Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Articolo 33

Permessi di caccia e inviti

TITOLO IV - Esercizio dell’attività venatoria
CAPO I - Disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria

Permessi di caccia e inviti

1. L’associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all’articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto del limite pari al 3 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l’attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di due permessi annuali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell’associazione della Riserva di caccia.
3. Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purché questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all’articolo 28, comma 2, lettera c), dell’azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori purché siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall’invitante o suo delegato.
4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all’estero a cacciare con l’ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.
5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.
6. Il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie

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