Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Articolo 37

Sanzioni amministrative

TITOLO VI - Sanzioni

Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:
a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;
b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili; la sanzione si applica per ogni esemplare abbattuto,
catturato o detenuto che è, in ogni caso, confiscato; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;
e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all’interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;
f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; la sanzione è applicata per ogni esemplare abbattuto;
g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale n. 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell’attività venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;
h) da 100 a 600 euro per omissioni nell’applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall’articolo 6-bis della legge regionale n. 24/1996, come introdotto dall’articolo 45, comma 1, della presente legge;
i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;
j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica; la sanzione è applicata per ogni rete o trappola;
k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all’articolo 30, comma 3;
l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l’attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.
2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalle Province.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie