Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Articolo 14

Riserve di caccia

TITOLO III - Gestione venatoria
CAPO II - Organizzazione della gestione venatoria
SEZIONE I - Riserve di caccia

Riserve di caccia

1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l’elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L’Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l’attività venatoria sul medesimo territorio.
3. Il territorio è assegnato alle associazioni di cui al comma 2 che aderiscono all’Associazione di cui all’articolo 19, per le finalità ivi previste.
4. Lo statuto dell’associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell’associazione e disciplina l’elezione, l’organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione.
5. Sono organi necessari dell’associazione della Riserva di caccia l’Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell’associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell’Elenco regionale dei dirigenti venatori istituito e tenuto dall’Associazione di cui all’articolo 19. La mancata iscrizione nell’Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dall’elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell’associazione Riserva di caccia da parte dell’Associazione di cui all’articolo 19.
7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie