Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Articolo 17

Distretti venatori

TITOLO III - Gestione venatoria
CAPO II - Organizzazione della gestione venatoria
SEZIONE II - Distretti venatori

Distretti venatori

1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l’elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.
2. Il Distretto venatorio è composto dall’insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell’ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio esercita le funzioni di cui all’articolo 18, con le modalità previste dai commi seguenti.
3. I Distretti venatori sono il coordinamento dei soggetti preposti all’organizzazione venatoria sul territorio, esercitato attraverso i seguenti organi:
a) l’Assemblea, che è composta dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia, ovvero dai vicedirettori eventualmente delegati e, inoltre, dai legali rappresentanti delle aziende faunisticovenatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia;
b) il Presidente, quale legale rappresentante del Distretto venatorio, eletto dall’Assemblea del Distretto venatorio tra i legali rappresentanti dei soggetti appartenenti al Distretto venatorio, che rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo;
c) il vice Presidente, nominato dal Presidente, che sostituisce con pieni poteri il Presidente in caso di sua assenza o altro legittimo impedimento.
4. L’Assemblea di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio.
5. L’associazione della Riserva di caccia, ovvero altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, assicura l’attività di segreteria e di supporto tecnico del Distretto venatorio, per l’esercizio delle funzioni e per il funzionamento del medesimo.
6. Con regolamento sono disciplinati:
a) l’organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3;
b) la quota che ciascun componente versa al soggetto di cui al comma 5 per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18.
7. Il regolamento è approvato, conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall’insediamento dell’organo di cui al comma 3, lettera a), dalle Assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 2 ed è sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie