Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Articolo 40

Disposizioni transitorie

TITOLO VII - Disposizioni finali

Disposizioni transitorie.

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

1-bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione (1).

2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all'annata venatoria 2008/2009.

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, resta in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 6.

5. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 30/1999 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 6, comma 2.

6. Tutti i riferimenti normativi al Comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6.

7. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1. È fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale n. 30/1999, e successive modifiche, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'articolo 14, comma 2. Gli organi statutari dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza determinata dall'applicazione della legge regionale n. 30/1999.

8. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 30/1999, e successive modifiche, resta in carica sino al completamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 4.

9. I cacciatori già assegnati alle Riserve di caccia, istituite con la legge regionale n. 30/1999, e successive modifiche, sono ammessi alle corrispondenti Riserve di caccia di cui al comma 7.

10. Sono fatti salvi i diritti dei dirigenti venatori iscritti nell'Elenco dei dirigenti venatori di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, e successive modifiche. I dirigenti venatori sono iscritti di diritto nell'Elenco dei dirigenti venatori di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e).

11. Sino all'adozione dei PVD di cui all'articolo 13, le Riserve di caccia e i Distretti venatori provvedono a predisporre gli atti previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera a), e dall'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 30/1999, e successive modifiche, che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale e successive modifiche.

12. La Regione adotta lo statuto tipo di cui all'articolo 19, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

13. Sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori , le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e h) sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento e le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale n. 30/1999, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, emanato con D.P.Reg. 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres (2).

13-bis. [Le Province possono utilizzare le risorse eccedenti le richieste delle Riserve di caccia per le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c)] (3).

14. Gli articoli 25 e 38 della legge regionale n. 30/1999 e il regolamento emanato con D.P.Reg. 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. restano in vigore sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori.

15. Le Province esercitano le funzioni di cui agli articoli 22 e 23 a decorrere dal 1° settembre 2008. Sino a tale data le funzioni sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione. I procedimenti in corso alla data del 1° settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale. Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale n. 30/1999 e il relativo regolamento di esecuzione restano in vigore sino alla data del 1° settembre 2008 e, comunque, si applicano ai procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008.

16. Le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie nonché le zone cinofile, già autorizzate ai sensi della legge regionale n. 30/1999, e successive modifiche, continuano ad operare in conformità dell'autorizzazione rilasciata. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale.

17. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.

18. Gli effetti delle sanzioni consistenti nel ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con D.P.G.R. 28 dicembre 1971, n. 4772/Pres., cessano all'entrata in vigore della presente legge.

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(1) Comma aggiunto dall’art. 48, comma 6, L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

(2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lettera n), L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 61, L.R. 23 luglio 2009, n. 12, poi abrogato dall’art. 3, comma 1, lettera o), L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi per la destinazione del territorio
Articolo 3 - Funzioni della Regione
Articolo 4 - Funzioni tecnico-scientifiche della Regione
Articolo 5 - Funzioni delle Province
Articolo 6 - Comitato faunistico regionale
Articolo 7 - Funzioni del Comitato faunistico regionale
Articolo 8 - Piano faunistico regionale
Articolo 8 bis - Istituzione di zone destinate a protezione della fauna
Articolo 9 - Monitoraggio sanitario
Articolo 10 - Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
Articolo 11 - Tutela di specie di interesse comunitario
Articolo 12 - Gestione venatoria
Articolo 13 - Piano venatorio distrettuale
Articolo 14 - Riserve di caccia
Articolo 15 - Funzioni
Articolo 16 - Regolamento di fruizione venatoria
Articolo 17 - Distretti venatori
Articolo 18 - Funzioni
Articolo 19 - Associazione dei cacciatori
Articolo 20 - Funzioni
Articolo 21 - Controllo dei risultati di gestione del PVD
Articolo 22 - Disposizioni generali per le aziende venatorie
Articolo 23 - Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
Articolo 24 - Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative
Articolo 25 - Zone per le attività cinofile
Articolo 26 - Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia
Articolo 27 - Zone cinofile regionali
Articolo 28 - Esercizio venatorio
Articolo 29 - Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori
Articolo 30 - Tesserino regionale di caccia
Articolo 31 - Tasse di concessione regionale
Articolo 32 - Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia
Articolo 33 - Permessi di caccia e inviti
Articolo 33 bis - Aspiranti soci
Articolo 34 - Altre disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria
Articolo 35 - Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori
Articolo 36 - Disposizioni per l’esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale
Articolo 37 - Sanzioni amministrative
Articolo 38 - Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 39 - Regolamenti di esecuzione
Articolo 40 - Disposizioni transitorie
Articolo 41 - Trattamento dei dati personali
Articolo 42 - Modifiche alla legge regionale n. 56/1986
Articolo 43 - Modifiche alla legge regionale n. 14/1987
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale n. 29/1993
Articolo 45 - Modifiche alla legge regionale n. 24/1996
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale n. 14/2007
Articolo 47 - Abrogazioni
Articolo 48 - Disposizioni finanziarie