Articolo Normativa

Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4

Norme in materia di beni e attività culturali.

Articolo 1

Oggetto e finalità

CAPO I - Oggetto e finalità

Oggetto e finalità

1. Ai fini di cui all’articolo 5, comma 3, dello Statuto, la presente legge detta norme in materia di beni e attività culturali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito nominato Codice.
2. La Regione e gli enti locali promuovono la valorizzazione del patrimonio culturale marchigiano e lo sviluppo delle attività culturali nel proprio territorio, quale fattore di crescita civile, sociale ed economica della collettività. In particolare, la Regione: a) promuove la qualificazione di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali di cui all’articolo 101 del Codice, nonché la loro funzione educativa e sociale; b) incentiva e sostiene la progettualità integrata a livello territoriale, all’interno di processi che valorizzano la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti coinvolti; c) promuove le forme di aggregazione, anche tra soggetti diversi e integrazione tra beni e attività culturali, finalizzate alla sostenibilità economica delle gestioni e alla qualità dei servizi; d) promuove la realizzazione di progetti e azioni favorendone il radicamento nelle aree meno servite, al fine di una equilibrata distribuzione nel territorio regionale; e) sostiene le espressioni della creatività e del talento, in particolare delle nuove generazioni; f) favorisce il concorso dell’associazionismo e del volontariato culturale; g) sostiene lo sviluppo dell’imprenditoria culturale; h) promuove lo sviluppo della multiculturalità e del dialogo tra culture; i) promuove il coordinamento e l’integrazione delle politiche di governo del territorio e di tutela del paesaggio con le iniziative e gli interventi sui beni culturali.
3. La Regione riconosce particolare rilevanza ai beni culturali di interesse religioso di cui all’articolo 9 del Codice, promuovendo apposite intese con i soggetti ivi indicati per la valorizzazione dei medesimi beni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni