Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4
Articolo 20
Sistema informativo regionale della cultura
CAPO IV - Istituti e luoghi della cultura
Sistema informativo regionale della cultura
1. La Regione organizza e gestisce il sistema informativo regionale della cultura.
2. Il sistema informativo regionale è articolato per ambiti tematici e fornisce una conoscenza complessiva ed aggiornata degli aspetti patrimoniali, gestionali e dei servizi resi all’utenza.
3. In particolare, il sistema informativo regionale: a) è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva; b) rileva i dati attinenti le risorse esistenti per una corretta misurazione dei servizi, della loro qualità e della loro efficacia ed efficienza, nonché per la formulazione di rilevazioni statistiche e di attività permanenti di monitoraggio; c) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati; d) promuove l’integrazione dei sistemi informativi e delle banche dati esistenti, e contribuisce all’implementazione dei sistemi informativi previsti a livello nazionale.
4. Gli enti pubblici e privati, gli istituti culturali e di ricerca collaborano all’implementazione ed all’aggiornamento dei dati, nel rispetto di protocolli e standard regionali.
5. La Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento del sistema informativo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni