Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4
Articolo 23
Fondo unico per i beni e le attività culturali
CAPO VI - Norme finanziarie
Fondo unico per i beni e le attività culturali
1. E’ istituito, a decorrere dall’anno 2011, il fondo unico per i beni e le attività culturali finalizzato agli interventi di cui alla presente legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.
2 bis. Per ottimizzare l'impiego delle risorse previste dal fondo, la Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione i criteri e le modalità per la verifica delle voci di spesa destinate al finanziamento dei beni e delle attività culturali nei piani e programmi dei vari settori di competenza della Regione in rapporto al piano e al programma di cui agli articoli 7 e 8, anche al fine del riutilizzo delle eventuali economie riscontrate. I dati necessari per tale verifica, forniti dalle strutture regionali e dalle Province, confluiscono nel sistema informativo di cui all'articolo 20. (1)
3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo di cui all’articolo 8, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all’articolo 7.
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(1) Comma aggiunto dall'art.8, L.R. 15/11/2010, n. 16
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni