Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4
Articolo 4
Funzioni della Regione
CAPO II - Funzioni della Regione e degli enti locali
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge in materia di valorizzazione dei beni culturali le funzioni di programmazione, indirizzo, progettazione e monitoraggio previste dalla presente legge.
2. La Regione svolge le attività di tutela dei beni culturali previste dal Codice, promuovendo, in particolare, la conclusione di intese con gli organi statali competenti per la conservazione programmata del patrimonio culturale, la protezione, la manutenzione, il recupero, il restauro e la prevenzione dei rischi.
3. La Regione esercita, altresì, funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe ed incisioni non appartenenti allo Stato.
4. Le funzioni di cui al comma 3 sono esercitate attraverso: a) l’individuazione dei beni librari oggetto di tutela; b) la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del Codice; c) gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base di metodologie definite d’intesa con gli organi statali competenti; d) l’esercizio della prelazione; e) le procedure di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni