Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4
Articolo 18
Standard regionali di qualità
CAPO IV - Istituti e luoghi della cultura
Standard regionali di qualità
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio culturale contenuto negli istituti e luoghi della cultura, determina: a) gli standard regionali inerenti i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi forniti dalle singole strutture di cui all’articolo 15 o da reti di istituti e luoghi della cultura; b) le procedure e le modalità per l’autovalutazione delle strutture e delle reti di cui alla lettera a); c) le modalità di verifica periodica del rispetto degli standard regionali; d) i criteri e le modalità di adeguamento agli standard indicati alla lettera a) da parte delle reti, degli istituti e luoghi della cultura esistenti che ne fanno richiesta.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato sentita la competente Commissione assembleare.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni