Articolo Normativa

Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4

Norme in materia di beni e attività culturali.

Articolo 2

Valorizzazione dei beni culturali

CAPO I - Oggetto e finalità

Valorizzazione dei beni culturali

1. La Regione promuove ai sensi dell’articolo 6 del Codice la valorizzazione dei beni culturali favorendo in particolare: a) la conoscenza e la fruizione pubblica dei beni culturali; b) l’attività di catalogazione, riproduzioni e pubblicazioni; c) la realizzazione di convegni, seminari, ricerche, studi e ogni altra iniziativa scientifica, culturale, informativa e di approfondimento; d) l’attuazione di iniziative volte a caratterizzare gli istituti e i luoghi della cultura, indicati all’articolo 101 del Codice, come centri di azione culturale e sociale, anche al fine di valorizzare la memoria e di rafforzare l’identità, la coesione civile, la creatività e le produzioni culturali; e) lo sviluppo della fruibilità degli istituti e luoghi della cultura, promuovendone il più ampio accesso al patrimonio esposto e non esposto, l’utilizzo prioritario per lo svolgimento di attività culturali, l’accessibilità da parte di tutti gli utenti, con particolare attenzione alle persone diversamente abili; f) la promozione degli ecomusei; g) la diffusione della conoscenza dei beni culturali nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le Università, le Accademie di belle arti, i Conservatori di musica, gli Istituti di ricerca, studio e documentazione operanti in ambito regionale o extraregionale; h) la realizzazione di attività divulgative e didattiche, nonché di attività formative rivolte al personale; i) l’organizzazione di mostre e di eventi culturali connessi a beni o a interventi sugli stessi, accompagnati dall’uso di adeguati strumenti esplicativi e informativi; j) l’organizzazione di itinerari culturali e turistici, che promuovano valori ed identità dei territori in cui il bene o l’istituto si colloca, con particolare attenzione all’artigianato artistico ed alle produzioni di qualità; k) il miglioramento delle condizioni conservative dei beni e del loro contesto, incluso l’adeguamento alle norme di sicurezza ed accessibilità.
       

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni