Legge Regionale Marche 9/2/2010 n. 4
Articolo 5
Funzioni degli enti locali
CAPO II - Funzioni della Regione e degli enti locali
Funzioni degli enti locali
1. Gli enti locali provvedono alla conservazione, valorizzazione dei beni e dei siti di cui hanno la titolarità o la disponibilità in base alla normativa vigente e incentivano, anche in forma integrata, le attività e i servizi degli istituti e dei luoghi della cultura situati nel proprio territorio. 2. Le Province, in particolare: a) promuovono e realizzano progetti di interesse locale di cui al comma 3 dell’articolo 11, nonché partecipano con attività di coordinamento e sostegno alla loro formazione; b) individuano i progetti di interesse locale trasmessi dai Comuni da ammettere a finanziamento e, sulla base dei criteri e delle modalità fissate nel piano regionale di cui all’articolo 7, erogano i relativi contributi, previa verifica di conformità da parte della Regione. 3. I Comuni, in particolare: a) curano la progettazione e l’attuazione dei progetti di cui al comma 3 dell’articolo 11 di loro iniziativa; b) coordinano i progetti di cui al comma 3 dell’articolo 11 presentati da altri soggetti pubblici e da soggetti privati; c) individuano e trasmettono alla Provincia i progetti di cui alle lettere a) e b), secondo criteri e modalità fissati dal piano regionale di cui all’articolo 7.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Valorizzazione dei beni culturali
Articolo 3 - Promozione delle attività culturali
Articolo 4 - Funzioni della Regione
Articolo 5 - Funzioni degli enti locali
Articolo 6 - Strumenti della programmazione
Articolo 7 - Piano regionale per i beni e le attività culturali
Articolo 8 - Programma operativo
Articolo 9 - Osservatorio regionale per la cultura
Articolo 10 - Cooperazione istituzionale e forme di consultazione
Articolo 11 - Progetti di interesse regionale e locale
Articolo 12 - Sostegno alle istituzioni culturali di rilievo regionale
Articolo 13 - Sostegno all'editoria culturale
Articolo 14 - Sostegno al volontariato culturale
Articolo 15 - Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura
Articolo 16 - Sistema unitario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura
Articolo 17 - Sistema bibliotecario
Articolo 18 - Standard regionali di qualità
Articolo 19 - Fondazione Marche Musei
Articolo 20 - Sistema informativo regionale della cultura
Articolo 21 - Distretto culturale delle Marche
Articolo 22 - Sostegno al lavoro in campo culturale
Articolo 23 - Fondo unico per i beni e le attività culturali
Articolo 24 - Disposizioni finanziarie
Articolo 25 - Norme transitorie e finali
Articolo 26 - Abrogazioni