Legge Regionale Abruzzo 29/7/2010 n. 31
Articolo 5
Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Capo III - Limiti e indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (A.E.) inferiore a duemila e per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili
Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
1. Tenuto conto dei casi previsti dall’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, ove la Provincia competente per territorio accerti l’impossibilità di recapito in acque superficiali o di allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell’Allegato alla presente legge.
2. La Regione, nell’ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal decreto legislativo n. 152/2006.
3. Resta comunque vietato lo scarico al suolo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
4. I titolari degli scarichi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare lo scarico alle previsioni di cui al comma 1, richiedono l’autorizzazione, ovvero la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere, alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti (A.E.) effettuata ai sensi del D.M. 18 settembre 2002 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (Modalità d’informazione sullo stato di qualità delle acque ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e fermo restando quanto previsto all’articolo 7 comma 10.
5. Qualora sia tecnicamente impossibile adottare le soluzioni indicate nelle colonna della tabella B in allegato alla presente legge relativa a "Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche fino a cinquanta abitanti equivalenti (a.e.)” e limitatamente ai casi previsti nella stessa colonna, l’Autorità competente, previa verifica, può autorizzare lo smaltimento delle acque reflue utilizzando pozzi assorbenti anche per i nuovi scarichi.
6. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo devono conformarsi alle previsioni della tabella B dell’Allegato alla presente legge entro due anni dall’entrata in vigore della stessa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - DefinizioniArticolo 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Articolo 3 - Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria
Articolo 4 - Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali
Articolo 5 - Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 7 - Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni
Articolo 8 - Definizioni
Articolo 9 - Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali
Articolo 10 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti.
Articolo 11 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti
Articolo 12 - Definizioni
Articolo 13 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Articolo 14 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
Articolo 15 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento
Articolo 16 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento
Articolo 17 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione
Articolo 18 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni
Articolo 19 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
Articolo 20 - Campo di applicazione e fasi autorizzative
Articolo 21 - Documentazione
Articolo 22 - Trasparenza e informazione pubblica
Articolo 23 - Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Norme transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A - Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata all'art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Allegato 2 - Tabella B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo, trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo, allegata all'art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Allegato 3 - Tabella C - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all'art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili