Legge Regionale Abruzzo 29/7/2010 n. 31
Articolo 6
Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Capo III - Limiti e indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (A.E.) inferiore a duemila e per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili
Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
1. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sono conformi all’allegata tabella C.
2. In caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso Allegato.
3. I limiti previsti ai commi 1 e 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna "scarico in rete fognaria" dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell’attività industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell’Autorità competente.
4. I titolari degli scarichi autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare il provvedimento di autorizzazione allo scarico ai limiti di cui ai commi 1 e 2, richiedono la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti (a.e.) effettuata ai sensi del D.M. 18 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e fermo restando quanto previsto all’articolo 7 comma 10.
5. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 73 del decreto legislativo n. 152/2006, la Provincia, nella valutazione della richiesta di cui al comma 4, ha facoltà di non modificare il provvedimento di autorizzazione nel caso in cui accerti che lo scarico è in grado di assicurare il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento medesimo se più restrittivi rispetto a quelli della Tabella C in Allegato alla presente legge.
6. In occasione dell’adeguamento dell’autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, presentano alla Provincia competente l’elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 del presente articolo. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al comma 3, la Provincia autorizza lo scarico nel rispetto dei limiti previsti in Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
7. Nell’effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo n. 152/2006, l’Autorità competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato rispetto dello stesso, la Provincia, previa diffida, modifica il provvedimento di autorizzazione imponendo il rispetto allo scarico della tabella 3, allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
8. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza superiore a duemila a.e. rispettano i limiti di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
9. La Regione, nell’ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal decreto legislativo n. 152/2006.
10. Gli Enti d’Ambito, provvedono a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione Lavori Pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’elenco degli impianti di acque reflue urbane a servizio degli agglomerati inferiori a duemila a.e. e i dati relativi agli stessi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - DefinizioniArticolo 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Articolo 3 - Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria
Articolo 4 - Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali
Articolo 5 - Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 7 - Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni
Articolo 8 - Definizioni
Articolo 9 - Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali
Articolo 10 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti.
Articolo 11 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti
Articolo 12 - Definizioni
Articolo 13 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Articolo 14 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
Articolo 15 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento
Articolo 16 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento
Articolo 17 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione
Articolo 18 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni
Articolo 19 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
Articolo 20 - Campo di applicazione e fasi autorizzative
Articolo 21 - Documentazione
Articolo 22 - Trasparenza e informazione pubblica
Articolo 23 - Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Norme transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A - Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata all'art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Allegato 2 - Tabella B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo, trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo, allegata all'art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Allegato 3 - Tabella C - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all'art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili