Legge Regionale Abruzzo 29/7/2010 n. 31
Articolo 21
Documentazione
Capo VI - Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
Documentazione
1. I progetti dei nuovi impianti o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti, presentati per l’approvazione, includono la documentazione relativa ai punti di seguito elencati:
a) Area servita: il progetto dell’impianto di depurazione deve dare evidenza di un’analisi puntuale effettuata sull’area da servire, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi a:
1. Insediamenti abitativi: carico totale espresso in Abitanti Equivalenti calcolato come somma della popolazione residente, della popolazione fluttuante e degli eventuali abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria. Le modalità di calcolo di tale carico, per ognuna delle tre componenti richiamate, deve essere accuratamente descritta. Eventuali fluttuazioni di portata e qualità dell’acqua dovute a fluttuazioni stagionali di popolazione o ad eventi meteorici;
2. Insediamenti artigianali, commerciali e industriali: carico espresso in Abitanti Equivalenti e qualità dell’acqua da trattare;
b) Scarichi: il progetto dell’impianto di depurazione deve dare evidenza di un’analisi puntuale effettuata sugli scarichi, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi alla modalità di scarico e alla garanzia del mantenimento del livello di qualità ambientale preesistente del corpo recettore.
2. Il progetto generale dell’impianto di depurazione è accompagnato da:
a) relazione tecnica che presenti la soluzione adottata e che ne motivi la scelta secondo criteri economici, gestionali e di affidabilità. La soluzione tecnica adottata è quella che minimizza i costi gestionali, rende semplice la manutenzione e la gestione ed è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;
b) relazione tecnica per il riuso, qualora le acque reflue siano destinate al riutilizzo ai sensi del D.M. 12 giugno 2003, n. 185 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) che individui la destinazione d’uso dell’acqua riutilizzata, i trattamenti aggiuntivi e la rete di distribuzione;
c) relazione gestionale che presenti dettagliatamente le modalità di gestione dell’impianto in condizioni di funzionamento ordinario e in situazione straordinaria costituite da:
1. aumento di portata dovuto a piogge abbondanti;
2. forti fluttuazioni stagionali;
3. situazioni di rischio sanitario.
3. Tutti i nuovi impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a diecimila e gli impianti di cui all’articolo 9 sono dotati di misuratore di portata. Resta salva la potestà dell’Autorità che rilascia l’autorizzazione di imporre specifiche misure di protezione ambientale.
4. Con Delib.G.R. regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente capo.
5. Fino all’emanazione della delibera di cui al comma 4 per la valutazione si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle normative e nelle linee guida di settore.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - DefinizioniArticolo 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Articolo 3 - Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria
Articolo 4 - Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali
Articolo 5 - Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 7 - Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni
Articolo 8 - Definizioni
Articolo 9 - Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali
Articolo 10 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti.
Articolo 11 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti
Articolo 12 - Definizioni
Articolo 13 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Articolo 14 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
Articolo 15 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento
Articolo 16 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento
Articolo 17 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione
Articolo 18 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni
Articolo 19 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
Articolo 20 - Campo di applicazione e fasi autorizzative
Articolo 21 - Documentazione
Articolo 22 - Trasparenza e informazione pubblica
Articolo 23 - Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Norme transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A - Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata all'art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Allegato 2 - Tabella B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo, trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo, allegata all'art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Allegato 3 - Tabella C - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all'art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili