Legge Regionale Abruzzo 29/7/2010 n. 31
Articolo 23
Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
Capo VII - Acque superficiali destinate ad uso potabile
Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
1. Ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, sono acque a specifica destinazione funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all’Allegato 2 alla parte terza, del decreto legislativo n. 152/2006.
3. La Direzione Sanità procede alla classificazione delle acque già individuate nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) e di quelle individuate ai sensi dell’articolo 94, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo). Sono parimenti classificate le acque superficiali proposte dalle Autorità Territoriali Ottimali (ATO) per l’utilizzazione a scopo potabile nelle more dell’espletamento delle funzioni regionali di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994).
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge le ATO provvedono ad inoltrare alla Direzione Sanità specifica richiesta di classificazione delle acque di cui al comma 3, ricadenti nel territorio di propria competenza, comprensiva di tutta la documentazione tecnica relativa all’opera di presa e alla sua ubicazione.
5. La Direzione Sanità procede, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 4, alla classificazione delle acque per le quali disponga di una serie continuativa di almeno un anno di analisi, con frequenza e tipologia di parametri monitorati tali da soddisfare le previsioni dell’allegato 2 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006. Entro lo stesso termine la Direzione Sanità dispone l’attivazione del monitoraggio sulle acque di cui al comma 3 per le quali non abbia disponibilità della serie di dati analitici utili alla classificazione.
6. Restano a carico dell’ATO territorialmente competente le spese di classificazione analitica nonché quelle di caratterizzazione ove richiesta ai sensi del successivo comma 7.
7. La Direzione Sanità, ai fini della classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano, acquisita dall’ATO territorialmente competente la documentazione tecnica relativa all’opera di presa e alla sua ubicazione:
a) dispone l’effettuazione, da parte dell’ARTA, secondo le indicazioni del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti in merito alla fissazione dei punti e alle modalità di campionamento, delle analisi previste dall’allegato 2 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, per almeno dodici mesi consecutivi;
b) recepisce il parere finale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL territorialmente competenti sull’esito delle analisi;
c) procede alla classificazione, entro trenta giorni dall’acquisizione del parere.
8. Al fine della fissazione dei punti di campionamento, secondo le indicazioni dell’allegato 2 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL territorialmente competenti e l’ARTA si avvalgono dei dati disponibili presso gli stessi enti e presso la Regione Abruzzo raccolti in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e possono richiedere all’ATO territorialmente competente eventuale documentazione integrativa.
9. Ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, per le acque a destinazione idropotabile, la Regione al fine di un costante miglioramento dell’ambiente idrico, stabilisce programmi, che vengono recepiti nel Piano di Tutela delle Acque, per mantenere o adeguare la qualità delle acque superficiali destinate ad uso potabile.
10. Le ASL comunicano i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze di campionamento e gli eventuali aggiornamenti alla Regione e al Ministero della Sanità secondo le modalità proposte dal Ministero della Salute ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
11. La Direzione Sanità della Regione Abruzzo e, qualora sia il proponente della richiesta di classificazione, l’ATO, danno ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell’avvio della procedura per la classificazione, mediante comunicazione preventiva sul proprio sito WEB, comunicato stampa e attraverso un adeguato numero di incontri pubblici da svolgersi presso i principali centri interessati. Tali incontri vengono pubblicizzati mediante affissione di manifesti. Durante il periodo di classificazione i referti dei controlli analitici mensili necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati sul sito WEB della Direzione Sanità, dell’ATO competente, della ASL e dell’ARTA entro una settimana dalla loro acquisizione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - DefinizioniArticolo 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Articolo 3 - Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria
Articolo 4 - Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali
Articolo 5 - Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 7 - Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni
Articolo 8 - Definizioni
Articolo 9 - Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali
Articolo 10 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti.
Articolo 11 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti
Articolo 12 - Definizioni
Articolo 13 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Articolo 14 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
Articolo 15 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento
Articolo 16 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento
Articolo 17 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione
Articolo 18 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni
Articolo 19 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
Articolo 20 - Campo di applicazione e fasi autorizzative
Articolo 21 - Documentazione
Articolo 22 - Trasparenza e informazione pubblica
Articolo 23 - Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Norme transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A - Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata all'art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Allegato 2 - Tabella B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo, trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo, allegata all'art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Allegato 3 - Tabella C - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all'art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili