Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 29/7/2010 n. 31

Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Articolo 15

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento

Capo V - Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento.

1. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da fognature separate e da altre condotte separate di cui all’articolo 14 comma 2, sono soggetti a comunicazione alla Provincia competente per territorio, nel caso di scarichi in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo, al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all’Autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relative alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per le attività rientranti nel campo di applicazione dello stesso.

2. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) caratteristiche tecnico-costruttive della fognatura o delle altre condotte separate, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia;

b) la delimitazione, l’area e le caratteristiche della superficie scolante afferente alla fognatura o alle altre condotte separate, e le tipologie di attività svolte su di essa;

c) l’ubicazione dello scarico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006, gli scarichi di acque meteoriche da reti fognarie separate possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salvo i casi di cui all’articolo 94, comma 4, lettera d), decreto legislativo n. 152/2006.

4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, è sempre vietata l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

5. La Regione, nell’ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni particolari al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati nel Piano stesso.

6. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate, sono disciplinate dalla Regione, previa acquisizione del parere del Ministero dell’Ambiente.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Articolo 3 - Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria
Articolo 4 - Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali
Articolo 5 - Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 7 - Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni
Articolo 8 - Definizioni
Articolo 9 - Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali
Articolo 10 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti.
Articolo 11 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti
Articolo 12 - Definizioni
Articolo 13 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Articolo 14 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
Articolo 15 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento
Articolo 16 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento
Articolo 17 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione
Articolo 18 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni
Articolo 19 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
Articolo 20 - Campo di applicazione e fasi autorizzative
Articolo 21 - Documentazione
Articolo 22 - Trasparenza e informazione pubblica
Articolo 23 - Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Norme transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A - Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata all'art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Allegato 2 - Tabella B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo, trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo, allegata all'art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Allegato 3 - Tabella C - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all'art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili