Articolo Normativa

Legge Regionale Abruzzo 29/7/2010 n. 31

Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Articolo 20

Campo di applicazione e fasi autorizzative

Capo VI - Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

Campo di applicazione e fasi autorizzative.

1. I progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o le modifiche sostanziali di impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti sono soggetti ad approvazione da parte della Regione.

2. Sono da ritenersi modifiche sostanziali, il cui progetto va sottoposto a preventiva approvazione da parte della Regione, quelle che comportano:

a) una variazione della capacità di progetto dell’impianto, in termini di abitanti equivalenti, superiore al trenta per cento della capacità di progetto originale;

b) una variazione della tipologia del processo di ossidazione o di disinfezione.

3. Le opere di adeguamento degli impianti di depurazione che determinano un miglioramento della qualità degli effluenti scaricati, salvo quelle che prevedano le variazioni indicate nel comma 2, non sono soggette a preventiva approvazione.

4. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o modifiche sostanziali degli esistenti presentano apposita domanda alla Regione, unitamente alla documentazione in duplice copia di cui all’articolo 21.

5. Nel caso in cui l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è allegata copia della comunicazione del progetto all’Autorità competente ai predetti fini; la procedura di approvazione resta sospesa fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

6. La Regione, ai fini dell’approvazione del progetto dell’impianto di depurazione, invia copia della richiesta e della documentazione all’ARTA.

7. L’ARTA valuta, entro sessanta giorni dalla ricezione:

a) il progetto preliminare;

b) le modalità di gestione dell’impianto nelle varie situazioni di carico e nel caso di eventuali fluttuazioni stagionali, in funzione della situazione attuale e dei previsti sviluppi futuri;

c) l’affidabilità tecnica dell’impianto, nel rispetto dei limiti dell’effluente previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 o dalla normativa regionale e, nel caso di riutilizzo delle acque reflue, delle norme vigenti. Per tale finalità, nell’ambito della valutazione, è coinvolto anche un rappresentante della Provincia competete per territorio;

d) tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

e) richiede eventuali integrazioni della documentazione oppure dà prescrizioni per l’adeguamento del progetto agli obiettivi generali di tutela ambientale.

8. A conclusione della valutazione e sulla base delle risultanze della stessa, l’ARTA esprime il proprio parere sull’approvazione del progetto e lo invia alla Regione per l’atto finale.

9. La Regione approva la realizzazione dell’impianto oppure, in caso di parere negativo dell’ARTA, respinge il progetto.

10. Dopo l’approvazione del progetto e prima della realizzazione dell’impianto, il soggetto proponente deve ottenere l’autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente.

 

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Articolo 20 - Campo di applicazione e fasi autorizzative
Articolo 21 - Documentazione
Articolo 22 - Trasparenza e informazione pubblica
Articolo 23 - Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Norme transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A - Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata all'art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Allegato 2 - Tabella B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo, trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo, allegata all'art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Allegato 3 - Tabella C - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all'art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili