Legge Regionale Abruzzo 29/7/2010 n. 31
Articolo 7
Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni
Capo III - Limiti e indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (A.E.) inferiore a duemila e per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili
Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni.
1. Per gli scarichi di abitazioni civili, per i quali l’autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, numero 1.8 della legge regionale n. 60/2001, restano valide le disposizioni previgenti.
2. I trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di duemila a.e. sono quelli indicati nella presente legge.
3. I numeri 1.6 e 2.1 del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 60/2001, sono abrogati.
4. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 60/2001 è abrogato. Si applicano, in materia di scarichi, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006.
5. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:
"1. Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi è l’amministrazione provinciale competente per territorio, tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie, per i quali è competente il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune nei casi previsti dall’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.".
6. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:
"3. Anche i Gestori del Servizio Idrico Integrato, o i Comuni nei casi previsti dall’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, per quanto di loro competenza. Il regolamento è sottoposto, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 all’approvazione preventiva dell’Autorità Territoriale Ottimale.".
7. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:
"5. La Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, secondo le disposizioni di cui alla Delib.G.R. 20 febbraio 2004, n. 103 (Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e relativa gestione delle spese).".
8. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale, n. 60/2001 le parole "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "al Gestore del Servizio Idrico Integrato, o al Comune nei casi previsti dall’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006".
9. Per tutte le disposizioni non espressamente abrogate nella presente legge resta in vigore quanto previsto dalla legge regionale n. 60/2001. È confermata la delega alle Province in materia di sanzioni amministrative di cui all’articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006 ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo. A tal fine il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, recante "Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)" è sostituito dal seguente:
“1. La competenza all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è delegata alla Provincia competente per territorio, ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo”.
10. Le Autorità Territoriali Ottimali (ATO) completano ed integrano, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la preliminare ricognizione degli agglomerati già effettuata per le finalità di cui al D.M. 18 settembre 2002 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. La ricognizione, svolta conformemente alle indicazioni e alle linee guida predisposte dal Ministero dell’Ambiente ai fini dell’applicazione della Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, (Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane), previa approvazione della Regione, sentita la Provincia territorialmente competente, è utilizzata per l’adeguamento dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico di cui all’articolo 5, comma 4 e all’articolo 6 comma 4.
11. Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra cinquanta e duemila a.e. è sempre auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quale il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti di ossidazione totale, così come previsto dall’allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - DefinizioniArticolo 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Articolo 3 - Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria
Articolo 4 - Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali
Articolo 5 - Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 7 - Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni
Articolo 8 - Definizioni
Articolo 9 - Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali
Articolo 10 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti.
Articolo 11 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti
Articolo 12 - Definizioni
Articolo 13 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Articolo 14 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
Articolo 15 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento
Articolo 16 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento
Articolo 17 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione
Articolo 18 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni
Articolo 19 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
Articolo 20 - Campo di applicazione e fasi autorizzative
Articolo 21 - Documentazione
Articolo 22 - Trasparenza e informazione pubblica
Articolo 23 - Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Norme transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A - Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata all'art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Allegato 2 - Tabella B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo, trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo, allegata all'art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Allegato 3 - Tabella C - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all'art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili