Legge Regionale Abruzzo 29/7/2010 n. 31
Articolo 9
Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali
Capo IV - Scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale
Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale – Prescrizioni generali
1. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell’anno, il carico dell’impianto rimane sempre nell’ambito della stessa classe tra quelle individuate dalla tabella 1 e dalle Tabelle relative al numero di campionamenti e controlli riportate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, nonché della tabella A della Delib.G.R. n. 103/2004, all’impianto si applicano i limiti di emissione e le prescrizioni previste nelle suddette normative per la relativa classe di appartenenza.
2. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell’anno, il carico dell’impianto si inquadra in diverse classi previste nell’allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, si applicano sempre i limiti di emissione e le frequenze di campionamento e controllo relativo al carico più elevato.
3. Almeno il venticinque per cento dei controlli esterni, previsti in funzione della classe di appartenenza, deve essere effettuato durante il periodo di massimo carico dell’impianto.
4. Nel computo del carico in ingresso all’impianto, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della Direttiva 91/271/CEE, vanno escluse le situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.
5. L’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) effettua controlli a campione sugli impianti che servono aree che si suppongono a forte fluttuazione stagionale al fine di verificare il rispetto della presente disposizione.
6. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale, secondo le definizioni di cui all’articolo 8, devono essere muniti di misuratore di portata. Le portate medie giornaliere devono essere registrate e tenute a disposizione dell’Autorità competente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - DefinizioniArticolo 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Articolo 3 - Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria
Articolo 4 - Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali
Articolo 5 - Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche
Articolo 7 - Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni
Articolo 8 - Definizioni
Articolo 9 - Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali
Articolo 10 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti.
Articolo 11 - Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti
Articolo 12 - Definizioni
Articolo 13 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Articolo 14 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione
Articolo 15 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento
Articolo 16 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento
Articolo 17 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione
Articolo 18 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni
Articolo 19 - Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento
Articolo 20 - Campo di applicazione e fasi autorizzative
Articolo 21 - Documentazione
Articolo 22 - Trasparenza e informazione pubblica
Articolo 23 - Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile
Articolo 24 - Norma finanziaria
Articolo 25 - Norme transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
Allegato 1 - Tabella A - Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata all'art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
Allegato 2 - Tabella B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo, trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo, allegata all'art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili
Allegato 3 - Tabella C - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all'art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili