Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 2
Obiettivi delle politiche abitative regionali
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Obiettivi delle politiche abitative regionali
1. Le politiche abitative regionali sono indirizzate a:
a) incrementare e riqualificare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nel rispetto della normativa in materia;
b) incrementare l’offerta di alloggi in locazione, permanente o a termine, a canone moderato rispetto ai valori di mercato, anche con riguardo alle esigenze espresse da particolari categorie sociali per fenomeni di mobilità per studio o lavoro e di emergenza sociale riferita a donne e minori, nonché alle politiche per l’immigrazione;
c) favorire l’accesso alla proprietà della residenza primaria, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, anche attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;
d) contribuire al mantenimento della residenza primaria in proprietà, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, segnatamente a favore dei soggetti deboli che con maggior difficoltà riescono a far fronte alle spese di manutenzione degli immobili;
e) apportare un sostegno finanziario finalizzato a concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sulla situazione economica familiare, nonché finalizzato a concorrere all’abbattimento dell’incidenza sulla situazione economica del nucleo familiare delle rate dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa;
f) concedere garanzie fideiussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge;
g) dare risoluzione a gravi ed imprevedibili emergenze alloggiative;
h) promuovere interventi innovativi, a carattere sperimentale, volti a perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità dell’ambiente interno ed esterno all’abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione e gestione, oltre a favorire la diffusione delle soluzioni di edilizia sostenibile e di risparmio energetico;
i) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione e sulle ipotesi di intervento pubblico, anche mediante l’apporto dell’Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio (ARRED);
j) promuovere l’attivazione di un sistema di qualificazione degli operatori privati.
2. Ai fini della presente legge, le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, come disciplinate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16, costituiscono il sistema di ERS.
3. La pianificazione territoriale e urbanistica allo scopo di realizzare le condizioni per lo sviluppo delle politiche pubbliche nel settore abitativo disciplina l’attuazione degli interventi edilizi, di recupero o in via subordinata di nuova costruzione, diretti a soddisfare il fabbisogno di abitazioni per le diverse aree sociali e, in particolare, ad ampliare l’offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto e a favorire l’acquisto della prima casa, in conformità alla legislazione regionale vigente.
4. Le politiche abitative di cui alla presente legge si integrano con le politiche sociali e con quelle riferite alla promozione dei programmi urbani complessi proposti dai Comuni, dalle Province, dalla Regione o dallo Stato, e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare all’interno del perimetro dei centri edificati come definiti ai sensi dell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).
5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorrono le Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (ARTE), mediante l’attività di gestione e valorizzazione del patrimonio di ERP, nonché attraverso le ulteriori risorse finanziarie di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).
6. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge possono concorrere congiuntamente i comuni, gli enti pubblici, le cooperative di abitazione, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni bancarie.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza