Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 17
Accesso alle abitazioni in proprietà
TITOLO III - CATEGORIE DI INTERVENTO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO II - ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO
Accesso alle abitazioni in proprietà
1. Per favorire l’accesso alla proprietà della prima casa, sono concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, a soggetti privati per recupero, acquisto e recupero o, solo a operatori, per la nuova costruzione di abitazioni da destinare a residenza primaria dei nuclei familiari di cui all’articolo 3, comma 1 lettera c).
2. Contributi in conto capitale o in conto interessi possono, altresì, essere concessi direttamente a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24 per il recupero, l’acquisto o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, anche attraverso interventi di autocostruzione o autorecupero.
3. Il contributo è in ogni caso determinato sulla base del costo riconoscibile stabilito ai sensi dell’articolo 22 e della situazione economica del nucleo familiare del beneficiario, calcolata ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f).
4. Gli interventi di recupero o di acquisto e recupero godono di una maggiore contribuzione regionale rispetto a quelli di nuova costruzione.
5. I contributi possono essere altresì concessi per il recupero, l’acquisto ed il recupero o per la nuova costruzione di abitazioni destinate alla proprietà differita trascorso un periodo di locazione di almeno otto anni.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in presenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 24, è consentita la cessione in proprietà ai conduttori.
7. Il canone di locazione e il prezzo di cessione delle abitazioni a proprietà differita di cui al comma 5 sono stabiliti nell’atto convenzionale di cui all’articolo 23 che disciplina i rapporti tra il Comune ed il soggetto attuatore dell’intervento.
8. La Giunta regionale determina le caratteristiche e le dotazioni tecniche degli alloggi, identifica i criteri di selezione dei destinatari, definisce le modalità di calcolo del prezzo convenzionato e approva lo schema di atto convenzionale ai sensi della vigente normativa da stipularsi da parte del beneficiario al fine dell’erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza