Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo

Articolo 19

Mantenimento della casa in proprietà

TITOLO III - CATEGORIE DI INTERVENTO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO II - ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO

Mantenimento della casa in proprietà

1. La Giunta regionale al fine di soddisfare le peculiari esigenze di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, può prevedere la concessione agli stessi di contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, per l’adeguamento dell’abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari o usufruttuari. Tali interventi possono essere destinati a:
a) l’abbattimento delle barriere architettoniche a norma della legislazione vigente;
b) la sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all’interno dell’alloggio;
c) l’installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici;
d) la ristrutturazione interna dell’alloggio, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, al fine di consentire la presenza stabile di persone o famiglie che assistano l’anziano fruendo della stessa unità immobiliare.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1, nei casi di difficoltà economica a far fronte alle spese di manutenzione straordinaria sulle parti comuni e relative alle opere volte al superamento delle barriere architettoniche degli immobili, possono essere altresì concessi contributi in conto capitale o in conto interessi.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari dei contributi, l’entità e le modalità di concessione dei medesimi, con riguardo alla situazione economica del nucleo familiare e al rapporto con la rata dei mutui necessari a far fronte alle spese di recupero.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dell’intervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dell’intervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dell’abitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dell’intervento pubblico nel settore abitativo e dell’utenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione d’urgenza