Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 27
Modifiche alla l.r. 36/1997
TITOLO V - NORME URBANISTICHE PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO I - DISCIPLINA URBANISTICA DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS)
Modifiche alla l.r. 36/1997
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:
“c bis) è definito all’interno del peso insediativo il fabbisogno abitativo di residenza e, all’interno di questo, il fabbisogno di residenza primaria da soddisfare.”.
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:
“c bis) la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espressa in percentuale alla superficie edificabile.”.
3. Dopo la lettera f) del comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 36/1997 sono aggiunte le seguenti lettere:
“f bis) le quote di superficie da riservare alla realizzazione di interventi di ERP, vincolata senza limite di tempo come disciplinata dalla legislazione vigente, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria; f ter) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all’edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria;”.4. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:
“b bis) la disciplina urbanistico edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS.”.
5. Dopoil comma 3dell’articolo 30 della l.r. 36/1997 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Le norme di conformità determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all’ARTE territorialmente competente o ad altro soggetto pubblico alloggi di ERS a norma dell’articolo 28, comma 2, lettera c bis). I rapporti tra l’interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.”.
6. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 36/1997 è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) l’entità dell’eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tali quote allorché tutta o una parte della quota di edificabilità da edificare a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera f bis) non possa venir realizzata.”.
7. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 36/1997 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Le somme da versare a titolo di monetizzazione ai sensi del comma 3, lettera d bis) sono corrisposte al Comune e sono strettamente vincolate a essere utilizzate in interventi di sostegno e sviluppo dell’ERP nelle aree a tal fine individuate.”.
8. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 36/1997 è aggiunto il seguente comma:
“3 ter. Le norme di congruenza determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all’ARTE territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS oltre alla quota obbligatoria individuata a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera f bis). I rapporti tra l’interessato, il Comunee il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza