Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 12
Osservatorio regionale del sistema abitativo
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO IV - SUPPORTI ALL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
Osservatorio regionale del sistema abitativo
1. È istituito l’Osservatorio regionale del sistema abitativo che provvede all’acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel settore edilizio. In particolare l’Osservatorio integra, rielaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le informazioni che attengono:
a) ai fabbisogni abitativi articolati sulla base delle diverse aree sociali di cui all’articolo 3, comma 1, sulla base dei flussi informativi locali;
b) all’intervento pubblico nel settore abitativo;
c) alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari abitativi;
d) alla verifica e al monitoraggio dell’attuazione dei programmi e dei procedimenti attuativi di cui all’articolo 6, attraverso la raccolta e l’elaborazione delle informazioni tecniche relative agli interventi realizzati;
e) alle modalità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La Regione definisce gli obiettivi ed i compiti dell’Osservatorio, individuando forme di coordinamento dello stesso con gli altri Osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per l’accertamento dei fabbisogni abitativi, per l’elaborazione delle politiche abitative e per il monitoraggio della loro efficacia.
3. La Regione provvede, altresì, alla definizione degli standard tecnici omogenei, all’elaborazione, diffusione e valutazione dei dati.
4. Per lo svolgimento dei compiti dell’Osservatorio la Regione può avvalersi dell’attività di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.
5. In riferimento alla determinazione dei fabbisogni abitativi di cui al comma 1, lettera a), i Comuni trasmettono alla Regione, i documenti di ricognizione comunale che contengono:
a) gli indicatori del fabbisogno fisico nel breve e medio termine espresso anche dalle domande presentate per l’assegnazione degli alloggi in locazione, nonché del fabbisogno delle risorse economiche necessarie;
b) l’indicazione della disponibilità di aree o immobili sui quali è possibile localizzare ciascuna categoria di intervento.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza