Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 21
Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
TITOLO III - CATEGORIE DI INTERVENTO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO II - ALTRE CATEGORIE DI INTERVENTO
CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE
Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
1. I nuovi interventi ovvero la riqualificazione dell’attuale patrimonio di ERS, eccedente le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere che il fabbisogno energetico sia inferiore a 70 kwh/mq annuo e che, al fine di raggiungere tale obiettivo, siano utilizzate per gli usi termici anche fonti energetiche alternative e rinnovabili.
2. La Regione può destinare contributi in conto capitale al fine di promuovere, in relazione alle categorie di intervento previste dalla presente legge, interventi innovativi, a carattere sperimentale sia nella gestione del patrimonio di ERS che nel processo edilizio perseguendo l’obiettivo della sicurezza, della qualità edilizia e tipologica, della sostenibilità edilizia ovvero del risparmio energetico.
3. Tra gli interventi di cui al comma 2 possono essere ricompresi anche progetti di autocostruzione per sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell’integrazione sociale.
4. Nell’ambito degli interventi a carattere sperimentale di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta un protocollo regionale per la valutazione del livello di sostenibilità ambientale dei singoli interventi e per graduare i contributi previsti a norma del presente articolo.
5. I contributi di cui al comma 2 concorrono a coprire i maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o recupero di edifici sulla base dei criteri previsti dal protocollo di cui al comma 4 e sono concessi nella misura massima del 15 per cento del costo riconoscibile dell’intervento, al netto del costo degli elementi di sperimentazione e sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza