Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo

Articolo 5

Programmazione regionale

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO I - PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

Programmazione regionale

1. Il Programma Quadriennale per l’Edilizia Residenziale (PQR), approvato dal Consiglio regionale, quale strumento di programmazione delle politiche abitative regionali, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di quelle di cui all’articolo 2, comma 5, provvede a:
a) individuare il fabbisogno abitativo espresso dalle diverse fasce della domanda sociale che si ritiene di soddisfare, anche in relazione alla specificità delle singole aree regionali;
b) individuare i comuni o gli ambiti a maggiore problematicità abitativa;
c) stabilire gli obiettivi generali nel quadriennio indicando le categorie di intervento in cui si articola la politica abitativa regionale e l’incremento dell’ERP;
d) determinare i criteri generali relativi alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le categorie di intervento della presente legge ritenute prioritarie ed eventualmente per ambiti territoriali;
e) determinare le tipologie dei contributi da assegnare nonché la percentuale massima di finanziamento ammissibile, i criteri di definizione dei costi massimi riconoscibili per ogni categoria di intervento, gli elementi di gradualità del contributo in relazione alla durata del vincolo a ERS e le modalità per la cessione anticipata di cui all’articolo 15, comma 6;
f) individuare i criteri a cui riferirsi per la definizione dei requisiti di selezione degli operatori di cui all’articolo 8, comma 2;
g) individuare particolari categorie di beneficiari a cui destinare specifici finanziamenti;
h) riservare, se del caso, una quota di risorse finanziarie per gli interventi edilizi a carattere sperimentale.
2. Il PQR stabilisce altresì i criteri per l’assegnazione dei contributi nel rispetto dei seguenti elementi:
a) integrazione degli interventi di politica abitativa con le politiche sociali e quelle per la sicurezza urbana;
b) previsione di cofinanziamento da parte dei soggetti proponenti gli interventi;
c) attivazione di un sistema di premialità rivolto alle amministrazioni locali che maggiormente si impegnano, con proprie risorse o con normative urbanistiche ed edilizie mirate, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente legge;
d) integrazione tra le politiche abitative e quelle relative ai programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana come definiti dalla vigente normativa.
3. Il PQR definisce anche la procedura per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi, identificando i parametri di riferimento.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dell’intervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dell’intervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dell’abitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dell’intervento pubblico nel settore abitativo e dell’utenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione d’urgenza