Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 23
Disposizioni comuni
TITOLO III - CATEGORIE DI INTERVENTO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE
Disposizioni comuni
1. Sono escluse dai contributi previsti dal presente Titolo III, gli alloggi di categoria catastale A1, A7, A8 e A9.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti agli articoli 15, 16 e 17 gli operatori stipulano un atto convenzionale con il Comune il quale provvede alla trascrizione del medesimo presso la Conservatoria dei registri immobiliari a spese dell’operatore.
3. Al fine di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta uno schema di atto convenzionale determinando in particolare: a) la natura del servizio abitativo e gli elementi che lo compongono;
b) gli obblighi di servizio degli operatori, ivi compreso l’impegno di cui all’articolo 7, comma 3, nonché l’obbligo di predisposizione di apposito piano finanziario dell’intervento e la relativa rendicontazione;
c) la durata del vincolo di destinazione sull’immobile;
d) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
e) il costo degli alloggi;
f) le modalità di determinazione del canone di locazione o del prezzo di cessione convenzionato commisurato al piano finanziario dell’intervento, all’entità delle compensazioni dell’onere del servizio, ai costi di gestione e al rendimento dell’investimento;
g) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli alloggi una volta concluso il periodo della locazione a termine, nei casi di proprietà differita;
h) le modalità di calcolo del prezzo di cessione degli interi immobili o dei singoli alloggi, nei casi di alloggi in locazione, prima della scadenza dell’atto convenzionale sempre che l’acquirente si impegni a rispettare tutti i vincoli assunti per il periodo che ancora intercorre fino alla scadenza della convenzione stessa;
i) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali;
j) la disciplina dei criteri di selezione e verifica dei requisiti dei conduttori;
k) l’obbligo di sostituire, entro sei mesi dalla cessazione della locazione precedente, in caso di disdetta dei contratti di locazione, i precedenti conduttori con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24, salvo eventuale proroga del Comune su richiesta motivata del richiedente;
l) le sanzioni previste per la violazione della convenzione.
4. La Giunta regionale adotta, con apposito atto, la disciplina dei controlli sulle modalità di attuazione degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza