Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo

Articolo 13

Anagrafe dell’intervento pubblico nel settore abitativo e dell’utenza

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
CAPO IV - SUPPORTI ALL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

Anagrafe dell’intervento pubblico nel settore abitativo e dell’utenza

1. Al fine di disporre di dati riguardanti l’intervento pubblico nel settore abitativo e l’utilizzo del patrimonio di ERS, la Regione costituisce, aggiorna e gestisce un’apposita anagrafe.
2. I dati riguardano in particolare:
a) il patrimonio di alloggi di ERS realizzato ai sensi della presente legge e la relativa utenza;
b) il patrimonio di alloggi ERP e i relativi assegnatari;
c) il patrimonio di alloggi in locazione permanente o temporanea e i relativi utenti;
d) i beneficiari dell’intervento di sostegno al reddito per l’accesso all’abitazione in locazione, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a);
e) i beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica per costruire, recuperare o acquistare la propria abitazione.
3. Le ARTE, gli Enti locali e gli operatori sono tenuti a fornire annualmente le informazioni di cui al comma 2 alla Regione, la quale provvede alla definizione degli standard tecnici omogenei, all’elaborazione, diffusione e valutazione dei dati, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 12.
4. Gli operatori che non forniscono i dati occorrenti alla formazione dell’anagrafe dell’intervento pubblico secondo le modalità di cui al presente articolo o che li forniscono in modo carente sono esclusi dall’assegnazione dei finanziamenti disposti dalla Regione ai sensi della presente legge fino a che i dati non vengano forniti.
5. La Regione, gli Enti locali, le ARTE e gli altri soggetti gestori degli interventi sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dell’intervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dell’intervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dell’abitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dell’intervento pubblico nel settore abitativo e dell’utenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione d’urgenza