Legge Regionale Liguria 3/12/2007 n. 38
Articolo 4
Concertazione istituzionale e partecipazione
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Concertazione istituzionale e partecipazione
1. La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e definiscono le forme di partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze al procedimento di formazione delle decisioni.
2. È istituito presso la Regione Liguria il Tavolo di concertazione permanente per le politiche abitative, competente a formulare pareri e proposte per la programmazione regionale di cui al Titolo II e per l’attività dell’Osservatorio regionale del sistema abitativo di cui all’articolo 12.
3. Al Tavolo di cui al comma 2 partecipano i rappresentanti della Regione, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI Liguria), dell’Unione Regionale Province Liguria (URPL), delle ARTE, delle Associazioni regionali delle imprese di costruzione, delle cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative di abitazione, delle organizzazioni sindacali del settore delle costruzioni, degli inquilini, dei proprietari, della Consulta Ligure per l’handicap e degli organismi regionali per le pari opportunità, oltre alle rappresentanze dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 6, che intendono concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.
4. La Giunta regionale disciplina con apposito atto il funzionamento del Tavolo.
5. Le Province e i Comuni capoluogo istituiscono un’articolazione territoriale del Tavolo composto dal Presidente della Provincia medesima, dai Sindaci dei Comuni del proprio territorio, dall’ARTE territorialmente competente e dalle rappresentanze territoriali dei membri del Tavolo regionale.6. Il Tavolo di concertazione provinciale, oltre a coordinarsi con l’attività del Tavolo di cui al comma 2, esprime pareri in merito alla localizzazione degli interventi di ERS nei comuni ovvero ai programmi di alienazione e reinvestimento del patrimonio ERP, salvo quelli approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), anche in rapporto alla pianificazione provinciale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Obiettivi delle politiche abitative regionali
Articolo 3 - Destinatari dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 4 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Articolo 5 - Programmazione regionale
Articolo 6 - Procedimenti attuativi
Articolo 7 - Operatori dellintervento pubblico nel settore abitativo
Articolo 8 - Selezione degli operatori privati
Articolo 9 - Finanziamento delle politiche abitative
Articolo 10 - Fondo di garanzia
Articolo 11 - Fondo per lo sviluppo dellabitare sociale "social housing"
Articolo 12 - Osservatorio regionale del sistema abitativo
Articolo 13 - Anagrafe dellintervento pubblico nel settore abitativo e dellutenza
Articolo 14 - Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP
Articolo 15 - Alloggi in locazione a canone moderato
Articolo 16 - Interventi per categorie speciali
Articolo 17 - Accesso alle abitazioni in proprietà
Articolo 18 - Recupero del patrimonio edilizio esistente
Articolo 19 - Mantenimento della casa in proprietà
Articolo 20 - Interventi di sostegno al reddito
Articolo 21 - Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia
Articolo 22 - Costi riconoscibili
Articolo 23 - Disposizioni comuni
Articolo 24 - Requisiti generali
Articolo 25 - Requisiti specifici per particolari categorie di intervento
Articolo 26 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Articolo 27 - Modifiche alla l.r. 36/1997
Articolo 28 - Modifiche alla l.r. 25/1995
Articolo 29 - Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi
Articolo 30 - Norma finanziaria
Articolo 31 - Abrogazioni
Articolo 32 - Dichiarazione durgenza