Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Articolo 23

Interventi soggetti a DIA obbligatoria

PARTE I
TITOLO III - ATTIVITÀ EDILIZIA

Interventi soggetti a DIA obbligatoria

1. Sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria (DIA obbligatoria), salvi i casi assoggettati a comunicazione di cui all’articolo 21, comma 2, i seguenti interventi purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’articolo 7, ad esclusione di quelli che comportino la modifica di quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato, la realizzazione di muri di contenimento, la realizzazione di recinzioni con opere murarie di altezza superiore a 50 centimetri, salvo che dette opere siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9,anche comportanti modifiche all’esterno dell’edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all’articolo 83, ivi comprese quelle consistenti nell’eliminazione delle superfetazioni e nel ripristino dei caratteri architettonici originari; (1)
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 10, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, anche modifiche all’esterno dell’edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all’articolo 83, ivi comprese quelle necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalla normativa tecnica di settore; (1)
d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
e) la realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 19, comma 3;
f) le opere di natura pertinenziale come definite all’articolo 17, sempre che le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;
g) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti creazione di volumetria né modifiche alle quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato;
h) le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all’articolo 28 nonché, purchè conformi a quanto previsto nell’articolo 29, comma 9, la realizzazione degli impianti di seguito specificati:
1) pannelli solari termici da 20 a 100 mq.;
2) impianti fotovoltaici fino a 20 Kw;
3) impianti eolici fino a 60 Kw;
4) impianti idraulici fino a 100 Kw;
5) impianti a biomasse fino a 200 Kw.
Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007.
I parametri e le dimensioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali. (2)
i) l’installazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
j) l’installazione di tralicci o di manufatti funzionali all’esercizio di pubblici servizi, quali la fornitura di energia elettrica, la distribuzione di telefonia fissa, il trasporto ferroviario, la gestione della rete autostradale, se specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale ovvero, in assenza di detta disciplina, se localizzati in aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;
k) i reinterri e gli scavi diversi dalle opere temporanee di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), non preordinati all’esecuzione di opere edilizie;
l) l’apposizione di cartelloni pubblicitari e l’installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, se realizzati su suolo privato;
m) i mutamenti di destinazione d’uso senza opere che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. 25/1995 e successive modifiche e integrazioni;
n) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo semprechè tali interventi siano specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.
2. Sono altresì soggetti a DIA obbligatoria gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, se specificamente disciplinati da:
a) strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci;
b) strumenti urbanistici generali mediante disposizioni di dettaglio, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di loro varianti o con apposito atto ricognitivo di tali disposizioni nei piani vigenti.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al contributo di costruzione quando comportino l’incremento del carico urbanistico indicato all’articolo 38.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge in materia. L’autorizzazione paesistico-ambientale di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 purchè gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h) sostituiscono l’articolo 11 della l.r. 22/2007.
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(1) Lettera modificata dall'art.2 , l.r. 24/12/2008, n. 45.
(2) Lettera sostituita dall'art.2 , l.r. 24/12/2008, n. 45.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità  immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività  urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività  soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità  dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità 
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità  o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità  da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità  di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità  per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità 
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività  turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme