Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Articolo 29

Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili

PARTE I
TITOLO III - ATTIVITÀ EDILIZIA

Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili

1. La costruzione e l’esercizio di gasdotti ed oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili – con esclusione di quelli di cui all’articolo 21, comma 2, lettera e) e all’articolo 23, comma 1, lettera h) sono soggetti al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia, in esito al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi.
2. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre Province.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i soggetti interessati presentano istanza all’Amministrazione provinciale contenente: a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso; b) gli elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000; c) l’eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
4. A seguito della presentazione della domanda l’Amministrazione provinciale provvede a darne notizia, con onere a carico del richiedente, mediante pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul sito informatico della Regione e della Provincia. L’avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e indicare le eventuali varianti alla strumentazione urbanistico o territoriale, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni al riguardo previste dagli articoli 11 e 52 ter del d.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
5. L’Amministrazione provinciale competente convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Alla conferenza partecipano tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto.
6. Il provvedimento emanato dall’Amministrazione provinciale a conclusione del procedimento di cui al comma 5 comprende la pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente e assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche, ivi compresi quelli di carattere paesaggistico ambientale. Il provvedimento finale comporta l’approvazione del progetto definitivo e, laddove sia stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, determina l’inizio del procedimento di esproprio. Nel caso in cui l’autorizzazione riguardi opere da realizzare in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale, semprechè l’Amministrazione provinciale o regionale nei casi di cui ai commi 11 e 12 si sia al riguardo espressamente pronunciata in senso favorevole, l’inizio dei lavori è comunque subordinato al ricevimento del positivo visto del controllo di legittimità della Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio di sessanta giorni di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, salvo che il competente organo statale si sia già espresso in senso favorevole nel contesto della conferenza di servizi. Qualora l’esito dell’istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego dell’autorizzazione unica il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
7. Laddove l’intervento risulti in contrasto con la vigente disciplina urbanistica e territoriale nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5 devono essere acquisiti gli assensi dell’Amministrazione comunale e delle altre Amministrazioni competenti in materia urbanistico territoriale in merito alle relative varianti. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
8. Per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energie alimentate da fonti rinnovabili eccedenti i limiti indicati agli articoli 21, comma 2, lettera e) e 23, comma 1, lettera h), nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, si applica il procedimento di autorizzazione unica di cui ai precedenti commi. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5. 6 e 7 del presente articolo sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 10 della l.r. 22/2007, con esclusione di quelle di cui al comma 11 del medesimo articolo.
9. Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili assoggettati a comunicazione o a DIA obbligatoria ai sensi rispettivamente degli articoli 21, comma 2, lettera e) e dell’articolo 23, comma 1, lettera h), sono ammessi in tutte le zone del territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei divieti o delle limitazioni previsti nella vigente disciplina urbanistico edilizia, nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione competente nonché delle indicazioni contenute nell’intesa di cui all’articolo 21, comma 6. Gli impianti di sviluppo e/o potenza superiore alle soglie di cui agli articoli 21 e 23 sono ammessi sotto il profilo urbanistico, fermo restando il rispetto dei vincoli gravanti sull’area e/o sugli immobili e dei divieti o limitazioni previsti nella vigente disciplina urbanistico-edilizia: a) se espressamente previsti dallo strumento urbanistico comunale; b) nelle zone produttive assimilate alle zone D del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765). c) limitatamente agli impianti solari termici e fotovoltaici se collocati sulla copertura di costruzioni in muratura, con esclusione delle zone classificate A ai sensi del d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate o se collocati sulla copertura di serre costituite da strutture edilizie stabili. (1)
10. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 9, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell’autorizzazione unica, comporta l’approvazione della conseguente variante alla vigente strumentazione urbanistica.
11. Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell’autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell’autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria. Laddove i suddetti impianti interessino aree ricadenti nel regime IS-MA del PTCP e gli stessi siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione, la Regione valuta altresì la compatibilità con tale regime normativo, addivenendo al rilascio del provvedimento di deroga laddove ritenuto necessario, comprensivo dell’autorizzazione paesistico-ambientale, qualora l’intervento ricada in zona vincolata.
12. Per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, soggetti a VIA ai sensi della vigente normativa, laddove gli interventi ricadano in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale, la Regione si esprime ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale anche nei casi in cui non sia necessaria la deroga al PTCP.
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(1) Comma modificato dall'art.3, LR 24/12/2008, n.45.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità  immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività  urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività  soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità  dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità 
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità  o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità  da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità  di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità  per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità 
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività  turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme