Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Articolo 44

Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali

PARTE I
TITOLO V - RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del titolo abilitativo stesso, ovvero l’esecuzione di ulteriori volumi tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Costituiscono variazioni essenziali, rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività facoltativa, le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori, quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) mutamento parziale della destinazione d’uso comportante alternativamente:
1) l’insediamento di una diversa destinazione d’uso non consentita dallo strumento urbanistico generale;
2) un incremento degli standard urbanistici, salvo il reperimento da parte dell’interessato, a mezzo di atto unilaterale d’obbligo o convenzione, delle aree o dotazioni di standard dovuti per la nuova destinazione, da formalizzare prima della ultimazione dei lavori nel contesto dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 49; b) aumento della cubatura o della superficie agibile ovvero della superficie coperta rispetto al progetto approvato nei limiti sottoindicati, sempreché non comportante la realizzazione di manufatti edilizi autonomamente utilizzabili:
1. per gi edifici residenziali e per quelli aventi destinazione turistico-ricettiva, direzionale e commerciale, ad esclusione della grande struttura di vendita, di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 80 metri cubi ovvero ad almeno 25 metri quadrati;
2. per gli edifici aventi destinazione industriale, artigianale e commerciale, costituita da grandi strutture di vendita e da quelle di distribuzione all’ingrosso, di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 50 metri quadrati di superficie coperta; c) modifiche di entità superiore al 10 per cento rispetto all’altezza dei fabbricati, alle distanze da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade, anche a diversi livelli di altezza, nonché diversa localizzazione del fabbricato sull’area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio in progetto e di quello realizzato sia inferiore al 50 per cento; d) aumento del numero dei piani o del numero delle unità immobiliari dell’edificio comportanti l’incremento di almeno due nuove unità, al di fuori dei casi di varianti in corso d’opera di cui all’articolo 25, comma 2; e) mutamenti delle caratteristiche degli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, comportanti il passaggio ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica; f) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
3. Non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 2, se effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico-ambientale, nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali sono considerati eseguiti in totale difformità.
5. Costituiscono variazioni essenziali gli interventi di consistenza inferiore alle misure indicate alle lettere b) e c), del comma 2, qualora siano effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico ambientale nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali.
 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità  immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività  urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività  soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità  dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità 
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità  o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità  da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità  di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità  per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità 
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività  turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme