Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Articolo 43

Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità 

PARTE I
TITOLO V - RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità

1. La realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 23 in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a euro 516,00.
2. Quando le opere realizzate in assenza di DIA obbligatoria interessino immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni, può ordinare la demolizione o la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria secondo i parametri di cui al comma 1.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A, dell’articolo 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede alla Soprintendenza competente apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente ordinando la demolizione o la restituzione in pristino o irrogando la sanzione di cui al comma 1.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono presentare istanza di accertamento di conformità versando la somma, non inferiore a euro 516,00 e non superiore a euro 5.164,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del territorio fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione per gli interventi soggetti a DIA onerosa ai sensi dell’articolo 38. Nel caso in cui l’intervento sia stato realizzato in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione, il rilascio del titolo in sanatoria deve essere preceduto dall’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni. (1)
4-bis. Sulla richiesta di accertamento di conformità il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio rifiuto impugnabile ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. (2)
5. La denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di euro 516,00.
6. La mancata presentazione di DIA obbligatoria non comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 59, fatta eccezione per gli interventi assoggettati a permesso di costruire dall’articolo 10 del T.U. Edilizia approvato con d.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni. Ove l’intervento iniziato a seguito di DIA obbligatoria concreti una fattispecie eccedente il campo di applicazione di cui all’articolo 23 si applicano le sanzioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 51 e 59 con possibilità di conseguire l’accertamento di conformità di cui all’articolo 49.
7. Non è ammessa la sanatoria per interventi urbanistico-edilizi che non presentino entrambi i requisiti di conformità di cui al comma 4, con conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni penali e amministrative, fatto salvo il caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità sia conseguita dall’approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti penali, per la regolarizzazione amministrativa degli interventi urbanistico-edilizi è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 ridotta di un terzo e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. (1)
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(1) Comma modificato dall'art.6, L.R. 24/12/2008, n. 45.
(2) Comma aggiunto dall'art.6, L.R. 24/12/2008, n. 45.


Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità  immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività  urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività  soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità  dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità 
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità  o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità  da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità  di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità  per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità 
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività  turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme