Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Articolo 27

Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione

PARTE I
TITOLO III - ATTIVITÀ EDILIZIA

Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione

1. L’installazione delle infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione e la modifica delle caratteristiche di emissione di tali impianti è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune. Per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 watt tale istanza è corredata dalla documentazione a tal fine prescritta dalle disposizioni regionali emanate in materia. Per gli impianti con potenza in singola antenna superiore a 20 watt l’istanza di autorizzazione è presentata in conformità al modello A di cui all’allegato n. 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche e integrazioni. L’istanza di autorizzazione per le nuove installazioni è corredata da una relazione contenente l’inquadramento urbanistico territoriale dell’intervento. Copia dell’istanza di autorizzazione è inviata all’ARPAL per il rilascio del relativo parere in merito al rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento elettromagnetico, da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia dell’istanza.
2. Nel caso l’esito dell’istruttoria determini un diniego dell’istanza di autorizzazione il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento della stessa ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell’istanza non sia comunicato un provvedimento di diniego da parte del Comune l’autorizzazione all’installazione dell’impianto si intende rilasciata.
3. Nel caso in cui l’intervento ricada in zona vincolata ai sensi del d.lgs 42/2004, Parte III, la relativa autorizzazione paesistico-ambientale è rilasciata dalla Provincia. A tal fine, qualora tale autorizzazione non sia già stata rilasciata dalla Provincia su richiesta del proponente, il competente ufficio comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relativa istanza convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi nel termine di centoventi giorni. Fino al rilascio di tale atto o in caso di diniego dello stesso l’interessato non può dare inizio ai lavori. Ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale l’inizio dei lavori è comunque subordinato all’esito positivo del controllo di legittimità della competente Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio di sessanta giorni di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, salvo che il competente organo statale si sia già espresso in senso favorevole nel contesto della conferenza di servizi. Qualora l’Amministrazione provinciale ritenga di denegare tale autorizzazione comunica tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di motivato dissenso espresso in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
4. Quando l’area oggetto di intervento sia assoggettata ad altri vincoli la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale operano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma 3.
5. I Comuni, previa acquisizione dei programmi di sviluppo delle reti di telecomunicazione e nel rispetto delle esigenze di funzionalità delle stesse, predispongono, di concerto con i soggetti gestori, il Piano di Organizzazione degli impianti di teleradiocomunicazioni, contenente una specifica disciplina urbanistico-edilizia volta a conseguire il migliore inserimento paesistico-territoriale delle relative infrastrutture. Laddove l’istanza volta alla realizzazione dell’impianto risulti in contrasto con la specifica disciplina comunale di settore ovvero con la pianificazione territoriale, laddove presente, il Comune convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 9/1999 in esito alla quale può autorizzare l’installazione dell’impianto, previa approvazione in tale sede delle correlative varianti a tale disciplina. Nel caso di motivato dissenso espresso in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31. In assenza e fino all’introduzione della specifica disciplina urbanistica comunale delle infrastrutture di teleradiocomunicazione, la realizzazione delle infrastrutture per impianti di comunicazione elettronica, in quanto opere di urbanizzazione primaria, è ammessa in tutte le zone del territorio comunale, ferma restando la necessità di conseguire i pertinenti titoli abilitativi ai sensi dei precedenti commi.
6. Il richiedente, ad installazione o modifica avvenuta, effettua ed invia entro trenta giorni al Comune e all’ARPAL misure di intensità di campo elettromagnetico. L’ARPAL verifica la congruità dei livelli di esposizione effettivi con quelli dichiarati nella perizia entro i successivi trenta giorni.
7. Le spese per l’istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al presente articolo sono a carico del richiedente.
8. L’importo delle spese di cui al comma 7 è determinato dal Comune, che prevede il versamento da parte del richiedente di quanto dovuto all’ARPAL in base al tariffario regionale, al momento della presentazione della domanda.
9. I gestori di impianti e apparecchiature con potenza massima irradiata dall’antenna non superiore a 7 watt e i radioamatori per il cui impianto ed esercizio sia stata accordata la concessione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori) sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 21 nonché a comunicare all’ARPAL, almeno trenta giorni prima dell’installazione, i dati relativi all’impianto (frequenza, potenza irradiata dall’antenna e localizzazione).
10. Per gli impianti del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, della Polizia Municipale e della Protezione Civile, è dovuta, almeno trenta giorni prima dell’installazione, una comunicazione al Comune e all’ARPAL contenente i dati relativi all’impianto (frequenza, potenza irradiata dall’antenna e localizzazione).
11. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. 259/2003 e successive modifiche.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità  immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività  urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività  soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità  dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità 
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità  o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità  da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità  di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità  per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità 
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività  turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme