Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Articolo 88

Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino

PARTE III
TITOLO I - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Effetti dell’entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino

1. I PUC adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge :
a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo II;
b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi assumendo a riferimento le definizioni di cui alla Parte II, Titolo I. (1)
2. La disciplina introdotta nei PUC a norma del comma 1 comporta la soppressione delle norme dei regolamenti edilizi localmente vigenti contenenti la definizione delle tipologie degli interventi e la definizione dei parametri urbanistico-edilizi.
3. I Comuni dotati di PUC entro il termine di quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la relativa disciplina alle definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi contenute rispettivamente nella Parte I, Titolo II e nella Parte II, Titolo I mediante adozione di apposita variante soggetta alla procedura di cui al comma 6; decorso infruttuosamente il suddetto termine le definizioni relative ai parametri urbanistico-edilizi prevalgono sulla disciplina del vigente PUC.
4. I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione annesso al regolamento edilizio recepiscono le definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e  dei parametri urbanistico-edilizi di cui al comma 3 all’atto dell’adozione del PUC. Resta ferma la facoltà di recepire nel vigente strumento urbanistico le suddette definizioni mediante adozione di apposita variante soggetta alla procedura di cui al comma 6.
5. I Comuni che prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno adottato il progetto preliminare di PUC sono tenuti a recepire le definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi di cui al comma 3 in sede di adozione del progetto definitivo di PUC e, nel caso in cui il progetto definitivo di PUC sia stato adottato successivamente e il relativo iter di approvazione comunale e di controllo di legittimità provinciale di cui all’articolo 40 della l.r.  36/1997 e successive modifiche e integrazioni non sia ancora concluso, devono recepire tali definizioni mediante apposita modifica integrativa del progetto definitivo.
6. La variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale che i Comuni devono adottare a norma del comma 3 e quella che i Comuni hanno facoltà di adottare ai sensi del comma 4 è soggetta alla seguente procedura:
a) pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale e dei relativi atti mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, previo avviso da affiggersi all’albo pretorio e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
b) ricevimento, fino a trenta giorni dopo la scadenza del suddetto periodo di deposito, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;
c) pronuncia con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni pervenute;
d) approvazione della Regione o della Provincia ovvero assoggettamento a controllo di legittimità da parte della Provincia a norma delle disposizioni della  l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento degli atti comunali, decorso infruttuosamente il quale la variante al vigente piano regolatore generale o al PUC si intende approvata o divenuta efficace.
7. L’effetto di prevalenza automatica previsto nel comma 3 non si applica nei confronti dei titoli edilizi diretti o convenzionati già rilasciati e delle DIA già presentate alla data di scadenza del termine ivi fissato fermo restando che i relativi interventi urbanistico-edilizi devono essere attuati entro i termini di inizio e fine lavori previsti nel relativo titolo ai sensi dell’articolo 34, comma 5.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell’adeguamento di cui ai commi 3, 4 e 5, le disposizioni relative alle definizioni delle tipologie di interventi urbanistico-edilizi contenute nella relativa Parte I, Titolo II:
a) prevalgono immediatamente su quelle contenute nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai soli fini dell’individuazione del titolo abilitativo, della tipologia di intervento e del relativo regime sanzionatorio, rimanendo operante la disciplina sostanziale contenuta nei vigenti strumenti urbanistici comunali relativa agli interventi ammissibili ed alle modalità e condizioni di loro attuazione;
b) operano nell’applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte salve le specifiche disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri emanati dalle competenti autorità. (2)
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(1) Comma modificato dall'art. 9, L.R. 3/11/2009, n. 49.
(2) Articolo sostituito dall'art.1, L.R. 29/6/2010, n. 8.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità  immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività  urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività  soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità  dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità 
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità  o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità  da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità  di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità  per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità 
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività  turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme