Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16
Articolo 26
Disciplina della denuncia di inizio attività
PARTE I
TITOLO III - ATTIVITÀ EDILIZIA
Disciplina della denuncia di inizio attività
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo presenta al competente ufficio comunale o allo sportello unico per l’edilizia ove istituito, la denuncia di inizio attività:
a) almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori nei casi previsti dall’articolo 23;
b) almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori nei casi previsti dall’articolo 24, comma 2.
2. La DIA deve essere corredata dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio nonché da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che attesti:
a) la riconducibilità degli interventi alle fattispecie indicate negli articoli 23 o 24;
b) la conformità delle opere da realizzare rispetto ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico - sanitarie e di tutte le disposizioni applicabili per l’esecuzione delle opere. Nel caso in cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico - sanitaria comporti valutazioni tecnico - discrezionali deve essere allegato alla domanda il parere dei Vigili del Fuoco e della ASL.
3. La DIA è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intendono affidare i lavori e del direttore dei lavori ove richiesto in base al tipo di intervento nonché dal computo del contributo di costruzione, se dovuto ai sensi dell’articolo 38. Prima dell’inizio dei lavori il committente o il responsabile deve trasmettere al Comune la documentazione di cui all’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, come modificato dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs. 251/2004, pena l’inefficacia del titolo abilitativo.
4. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento delle domande il competente ufficio comunale:
a) provvede a comunicare il nominativo del responsabile del procedimento;
b) qualora la denuncia risulti incompleta o insufficiente ai sensi dei commi 2 o 3 ne dà motivata comunicazione all’interessato invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori; in tal caso il termine di cui al comma 1 è interrotto e decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
5. I lavori possono essere iniziati decorso il termine di cui al comma 1, previo pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuta ai sensi dell’articolo 38, nonché previa effettuazione degli adempimenti di cui al comma 3 ultima parte. L’avvenuto inizio dei lavori deve essere comunicato al Comune allegando a tale comunicazione copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di contributo di cui sopra. In caso di ritardato od omesso versamento del contributo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 57;
6. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete all’Amministrazione comunale il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni per consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Fino al rilascio di tale atto o in caso di diniego dello stesso la DIA è priva di effetti e l’interessato non può dare inizio ai lavori.
7. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l’istruttoria, ritenga di denegare gli atti di assenso di cui al comma 6, comunica tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
8. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale e l’assenso dell’Amministrazione preposta alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Il termine di cui al comma 1 è elevato a novanta giorni per consentire il rilascio del relativo atto di assenso. Fino al rilascio di tale atto o in caso di diniego la DIA è priva di effetti e l’interessato non può dare inizio ai lavori. Qualora l’amministrazione o l’ente competente al rilascio dell’atto di assenso ritenga di denegarlo, comunica tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6 e 8 l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione paesistico - ambientale deve darne immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, salvo che il competente organo statale si sia già espresso in senso favorevole nel contesto della conferenza di servizi. L’inizio dei lavori è comunque subordinato al ricevimento del positivo visto del controllo di legittimità della Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio di sessanta giorni di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.
10. I lavori devono essere ultimati entro tre anni decorrenti dall’effettivo inizio degli stessi, da comunicarsi tempestivamente al Comune a cura dell’interessato ai sensi del comma 5. Decorso tale termine di validità della DIA la realizzazione dei lavori non ultimati è subordinata a nuova denuncia. Entro sessanta giorni dall’avvenuta ultimazione dei lavori l’interessato è tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione degli stessi e a trasmettere al Comune entro lo stesso termine un certificato di collaudo finale redatto dal progettista o da un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato nonché la rispondenza dell’intervento alle norme di sicurezza, igienico - sanitarie, di risparmio energetico previste dalla normativa vigente e già oggetto della attestazione contenuta nella relazione allegata alla DIA. Contestualmente all’emissione del certificato di collaudo l’interessato deve produrre al Comune la ricevuta dell’avvenuta presentazione, da parte del progettista o di tecnico abilitato, della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in caso di mancata presentazione di tale documentazione e in caso di mancata comunicazione della data di ultimazione lavori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 516,00. Su motivata comunicazione dell’interessato presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento comunale motivato, per fatti estranei alla volontà all’interessato. Decorso tale termine la realizzazione dei lavori non ultimati è subordinata a nuova denuncia corredata da una relazione che attesti i lavori già eseguiti nel rispetto degli elaborati a suo tempo presentati; in tal caso la ripresa dei lavori può avvenire contestualmente alla presentazione della DIA.
11. Costituisce prova della sussistenza del titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione comunale, corredata dall’elenco dei documenti presentati assieme al progetto, dall’attestazione del professionista abilitato e dagli atti di assenso necessari nonché dall’autocertificazione circa l’avvenuto decorso del termine per l’inizio dei lavori in assenza di atti inibitori da parte del Comune.
12. Gli estremi della DIA sono contenuti nel cartello indicatore esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio comunale.
13. Nel caso in cui l’intervento soggetto a DIA sia subordinato alla stipula di un apposito atto convenzionale il termine di cui al comma 1 è elevato a sessanta giorni per consentire la relativa approvazione da parte del competente organo comunale dello schema di convenzione. In ogni caso l’efficacia della DIA resta sospesa fino all’avvenuta stipula dell’atto convenzionale.
14. Nel caso in cui l’intervento soggetto a DIA abbia ad oggetto la realizzazione di parcheggi pertinenziali a norma dell’articolo 19, comma 6, e dell’articolo 9, comma 1 della l. 122/1989 e successive modifiche e integrazioni la DIA deve essere corredata da atto di impegno ad asservire i parcheggi alle singole unità immobiliari, da formalizzarsi mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, pena l’inefficacia della DIA.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto della leggeArticolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme