Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Articolo 46

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità

PARTE I
TITOLO V - RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità

1. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia eccedenti i limiti stabiliti nell’articolo 23, comma 1, lettera c), eseguiti in assenza di permesso o di DIA facoltativa o in totale difformità da essi, il dirigente od il responsabile del competente ufficio comunale ordina la demolizione ovvero il ripristino dello stato dei luoghi e della conformità degli edifici agli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine fissato nella relativa ordinanza e nei modi stabiliti dall’articolo 56.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e successive modifiche e integrazioni, e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i Comuni non tenuti all’applicazione della legge medesima, del parametro relativo all’ubicazione e con l’equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell’articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato a cura dell’Agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, l’Amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 5.164,00.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al d.m. 1444/1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 2 è comunque dovuto il pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 38.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità  immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività  urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività  soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità  dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità 
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità  o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità  da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità  di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità  per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità 
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività  turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme