Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Articolo 31

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

PARTE I
TITOLO III - ATTIVITÀ EDILIZIA

Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata al competente ufficio comunale, ovvero allo sportello unico per l’edilizia ove costituito, corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio.
2. La domanda è accompagnata da una relazione del progettista abilitato sulla conformità del progetto presentato ai piani territoriali di livello sovracomunale, agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed al regolamento edilizio, nonché dalla attestazione sulla conformità alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie e a tutte le disposizioni applicabili per l’esecuzione delle opere, nonché alla valutazione preventiva di cui all’articolo 35, ove acquisita. Nel caso in cui la verifica della conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria comporti valutazioni tecnico-discrezionali, dovrà essere allegato alla domanda il parere dei Vigili del Fuoco e della A.S.L.
3. Il competente ufficio comunale, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.
4. Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell’Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l’effetto dell’interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti comunque denominati di altre Amministrazioni, ovvero gli stessi siano già stati acquisiti dal richiedente ed allegati alla domanda, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione contenente la valutazione sull’assentibilità dell’intervento sotto i vari profili previa acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali, compreso quello della commissione edilizia se prevista dal regolamento edilizio. Per le istanze di rilascio del permesso di costruire relative ad interventi rientranti nei casi soggetti a DIA facoltativa il suddetto termine di sessanta giorni è ridotto a trenta giorni, salvo che per gli interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo per i quali il termine è di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento il dirigente o il responsabile dell’ufficio rilascia il permesso di costruire e lo comunica all’interessato. 6. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti, anche sulla base del parere della commissione edilizia, la necessità di modeste modifiche per l’adeguamento del progetto alla disciplina vigente può convocare l’interessato per un’audizione entro i termini di cui al comma 5 relativi alla conclusione dell’istruttoria. 7. Al termine dell’audizione viene redatto apposito verbale nel quale sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto originario. I termini di cui al comma 5 restano sospesi fino alla presentazione della documentazione concordata.
8. Qualora il responsabile del procedimento, ultimata l’istruttoria, ritenga non accoglibile l’istanza di rilascio del permesso di costruire, prima della formulazione della proposta di diniego, comunica tempestivamente all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. 9. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo pretorio con la specificazione delle opere da eseguire, del titolare e della località interessata. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio. 10. Per i Comuni con più di 20.000 abitanti nonché per i progetti particolarmente complessi, previa motivata comunicazione al richiedente da parte del responsabile del procedimento da effettuarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono raddoppiati.
11. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto, impugnabile ai sensi dell’articolo 2, comma 5 della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
12. Nel caso in cui ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario acquisire atti comunque denominati di altre Amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca entro trenta giorni dalla presentazione della domanda una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Tale conferenza è volta all’acquisizione di detti atti nonché al rilascio del permesso di costruire, preceduto dall’acquisizione dei prescritti pareri degli uffici comunali, dall’esperimento degli adempimenti procedurali di cui ai commi 6, 7 e 8 ove necessari e dalla formulazione di proposta del provvedimento del responsabile del procedimento. La conferenza deliberante si conclude entro il termine massimo di novanta giorni decorrente dalla data della conferenza referente e il relativo verbale assume anche valore di provvedimento finale nel caso in cui: a) siano presenti tutti gli Enti convocati, ovvero siano già stati acquisiti gli atti di loro competenza; b) sia risultato assente, sebbene invitato a partecipare, il rappresentante di una amministrazione diversa da quelle preposte alla tutela degli interessi pubblici indicati ai commi 14 e 15, ovvero abbia partecipato un soggetto non legittimato ad esprimere definitivamente la volontà di una amministrazione diversa da quelle indicate ai suddetti commi, potendosi considerare acquisito l’assenso a norma dell’articolo 14 ter, commi 7 e 9 della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; c) siano state manifestate posizioni di dissenso da parte di amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 13, potendosi superare tali posizioni di dissenso a norma dell’articolo 14 ter, comma 6 bis, della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
I termini di convocazione e di conclusione della conferenza sono elevati di trenta giorni per i Comuni con più di 20.000 abitanti. L’autorizzazione paesistico-ambientale di cui all’articolo 159 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni deve essere trasmessa con i relativi allegati alla competente Soprintendenza ai sensi del comma 3 del ridetto articolo 159, per il controllo di legittimità, salvo che tale organo si sia già espresso in sede di conferenza di servizi, e per conoscenza al richiedente. L’efficacia di tale autorizzazione, nonché del permesso di costruire, decorre dall’esito positivo del controllo da parte della Soprintendenza.
13. Nel caso in cui nella conferenza di servizi deliberante si siano registrate posizioni di dissenso: a) da parte di amministrazioni statali preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 quater della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, e il dirigente o il responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione sul dissenso, adotta il provvedimento finale di pronuncia sull’istanza; b) da parte di amministrazioni o enti diversi da quelli statali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32.
14. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale e alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza e immigrazione, ovvero la partecipazione di un soggetto non legittimato ad esprimere definitivamente la volontà di tali amministrazioni, non comporta formazione del silenzio assenso a norma dell’articolo 20, comma 4, della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e determina l’obbligo del responsabile del procedimento di riconvocare una nuova conferenza di servizi deliberante al fine di acquisire le relative determinazioni, fatta salva la possibilità di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione del verbale della relativa conferenza, la determinazione dell’amministrazione assente o non legittimata.
15. In caso di mancata partecipazione alla conferenza di servizi deliberante soltanto della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, in alternativa alla riconvocazione della conferenza di servizi deliberante, può concludere il procedimento e trasmettere il provvedimento finale alla Soprintendenza per il controllo di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, fermo restando che l’efficacia di tale autorizzazione, nonché del permesso di costruire, decorre dall’esito positivo di tale controllo.
16. Del provvedimento finale è data comunicazione all’interessato e in caso di avvenuto rilascio del permesso di costruire è data altresì notizia al pubblico nei modi e nei termini di cui al comma 9. 17. Nel caso in cui l’intervento sia subordinato alla stipula di un atto convenzionale il rilascio del permesso deve essere preceduto dalla approvazione da parte del competente organo comunale dello schema di convenzione. Nell’ipotesi di cui al comma 5 l’approvazione della convenzione deve essere effettuata prima del rilascio del permesso di costruire, con elevazione del relativo termine a trenta giorni. L’approvazione della convenzione nell’ipotesi di ricorso alla conferenza di servizi deve essere effettuata prima della seduta deliberante. In ogni caso l’efficacia del permesso resta sospesa fino alla stipula dell’atto convenzionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità  immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività  urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività  soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità  dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità  dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità 
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità  dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità  o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità  da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità  di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità  per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità 
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività  turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme