Legge Regionale Liguria 6/6/2008 n. 16
Articolo 28
Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
PARTE I
TITOLO III - ATTIVITÀ EDILIZIA
Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 , 4 , 5 , 6, 7, 8 e 9 del presente articolo sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 10 della l.r. 22/2007, con esclusione di quelle di cui al comma 11 del medesimo articolo. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11,12,13,14,15,16,17 e 18 del presente articolo sostituiscono le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 12 della l.r. 22/2007.
2. La costruzione e l’esercizio di elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e non riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 10 e 16 sono soggetti al rilascio di autorizzazione unica da parte della Provincia, in esito al procedimento unificato di cui ai commi seguenti. Con l’autorizzazione unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi.
3. Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più Province, l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre Province. 4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i soggetti interessati presentano istanza all’Amministrazione provinciale contenente: a) relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso; b) gli elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000; c) l’eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza,nonché di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
5. La Provincia integra la documentazione presentata dal gestore con una valutazione tecnica effettuata dall’ARPAL relativa all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
6. Le spese per l’istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 5 vengono calcolate dalla Provincia in base al tariffario regionale. Il gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell’ARPAL dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.
7. A seguito della presentazione della domanda l’Amministrazione provinciale provvede a darne notizia, con onere a carico del richiedente, mediante pubblico avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e sul sito informatico della Regione e della Provincia. L’avviso deve precisare il luogo e le modalità di consultazione del progetto e indicare le eventuali varianti alla strumentazione urbanistica o territoriale, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni al riguardo previste dagli articoli 11 e 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche e integrazioni.
8. L’Amministrazione provinciale competente convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Alla conferenza partecipano tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti, comunque denominati, necessari per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto. Laddove l’intervento risulti in contrasto con la vigente disciplina urbanistica o territoriale nell’ambito della conferenza devono essere acquisite le relative determinazioni formali dell’Amministrazione comunale e delle altre Amministrazioni competenti in materia.
9. Il provvedimento emanato dall’Amministrazione provinciale a conclusione del procedimento di cui al comma 8 comprende la pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente ed assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico ambientale. Il provvedimento finale comporta l’approvazione del progetto definitivo e, laddove sia stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, determina l’inizio del procedimento di esproprio. Nel caso in cui l’autorizzazione riguardi opere da realizzare in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale, semprechè l’Amministrazione provinciale si sia al riguardo espressamente pronunciata in senso favorevole, l’inizio dei lavori è comunque subordinato al ricevimento del positivo visto del controllo di legittimità della Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio di sessanta giorni di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, salvo che il competente organo statale si sia già espresso in senso favorevole nel contesto della conferenza di servizi. Qualora l’esito dell’istruttoria in sede di conferenza di servizi determini un diniego dell’autorizzazione unica il responsabile è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
10. Salvo quanto stabilito al comma 18, non sono soggette ad autorizzazione unica da parte della Provincia le opere di seguito indicate: a) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 5000 V; b) le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri; c) le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi; d) gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti ivi comprese le sostituzioni di parte dei componenti dell’impianto quali conduttori, sostegni, isolatori, mensole.
11. La Regione può con proprio atto dettare ulteriori disposizioni in merito alle opere di cui al comma 10.
12. Le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10, ad esclusione di quelle di cui ai commi 16 e 17, sono soggette a presentazione di DIA obbligatoria almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. Nello stesso termine il gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia, unitamente alle valutazioni tecniche dell’ARPAL in materia di verifica dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Tale comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche dell’ARPAL non sono dovute per le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 1000 V .
13. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 10 ricadano in zona vincolata ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, Parte III, la relativa autorizzazione paesistico-ambientale è rilasciata dalla Provincia. A tal fine, qualora tale autorizzazione non sia già stata rilasciata dalla Provincia su richiesta del proponente, il competente ufficio comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relativa istanza convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi nel termine di novanta giorni. In assenza di tale atto o in caso di diniego la DIA è priva di effetti e i lavori non possono essere iniziati. Ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesistico ambientale l’inizio dei lavori è comunque subordinato al ricevimento del positivo visto del controllo di legittimità della Soprintendenza ovvero al decorso del termine perentorio di sessanta giorni di cui all’articolo 159, comma 3, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, salvo che il competente organo statale si sia già espresso in senso favorevole nel contesto della conferenza di servizi. Qualora l’Amministrazione provinciale ritenga di denegare tale autorizzazione, comunica tempestivamente all’interessato i motivi ostativi ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di motivato dissenso espresso in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
14. Quando l’area oggetto di intervento sia interessata da altri vincoli la cui tutela non compete all’Amministrazione comunale operano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma 13.
15. Laddove gli interventi di cui al comma 10 risultino in contrasto con lo strumento urbanistico comunale, il Comune convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni, da concludersi nel termine di novanta giorni, al fine dell’approvazione del progetto e delle conseguenti varianti alla vigente disciplina urbanistica. Nel caso di dissensi manifestati in conferenza di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32.
16. Le opere di cui al comma 10 non sono soggette al rilascio di titolo abilitativo edilizio nelle seguenti ipotesi: a) opere in cavo interrato; b) opere in cavo aereo con sostegni consistenti in palificazioni in legno infisse direttamente nel terreno o in palificazioni in lamiera saldata con impiego di basamento non affiorante.
17. Gli interessati alla realizzazione delle opere di cui al comma 16, in aggiunta alla comunicazione preventiva alla Provincia nei casi previsti dal comma 12, sono tenuti a dare comunicazione di avvio dell’attività al Comune accompagnata da una relazione tecnica che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Laddove le opere interessino zone vincolate rimane fermo l’obbligo di acquisire le prescritte autorizzazioni. Nel caso di vincolo paesistico-ambientale la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.
18. Qualora le opere di cui ai commi 10 e 16 implichino procedure espropriative, imposizione di servitù o sia richiesta dagli interessati la dichiarazione di inamovibilità si applica il procedimento di autorizzazione unica di cui al comma 2.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto della leggeArticolo 2 - Regolamento edilizio
Articolo 3 - Procedimento di approvazione del regolamento edilizio
Articolo 4 - Commissione edilizia
Articolo 5 - Sportello unico per l'edilizia
Articolo 6 - Manutenzione ordinaria
Articolo 7 - Manutenzione straordinaria
Articolo 8 - Restauro
Articolo 9 - Risanamento conservativo
Articolo 10 - Ristrutturazione edilizia
Articolo 11 - Requisiti igienico-sanitari negli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi a singole unità immobiliari
Articolo 12 - Aggiornamento elenchi
Articolo 13 - Mutamento di destinazione d'uso senza opere
Articolo 14 - Sostituzione edilizia
Articolo 15 - Nuova costruzione ed interventi di trasformazione territoriale
Articolo 16 - Ristrutturazione urbanistica
Articolo 17 - Pertinenze di un fabbricato
Articolo 18 - Distanze tra edifici da osservare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione
Articolo 19 - Parcheggi privati
Articolo 20 - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati
Articolo 21 - Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione
Articolo 22 - Comunicazione per opere interne eseguite prima del 1° gennaio 2005
Articolo 23 - Interventi soggetti a DIA obbligatoria
Articolo 24 - Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 25 - Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d'opera
Articolo 26 - Disciplina della denuncia di inizio attività
Articolo 27 - Infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione
Articolo 28 - Linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
Articolo 29 - Infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti e impianti di produzione di energie alimentati da fonti rinnovabili
Articolo 30 - Controllo sulle opere soggette a DIA o a comunicazione
Articolo 31 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Articolo 32 - Conclusione della conferenza di servizi per il rilascio del permesso di costruire in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali
Articolo 33 - Intervento sostitutivo regionale
Articolo 34 - Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
Articolo 35 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva
Articolo 36 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
Articolo 37 - Certificato di agibilità
Articolo 38 - Contributo di costruzione
Articolo 39 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
Articolo 40 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 41 - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 42 - Responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi
Articolo 43 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità
Articolo 44 - Definizione degli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa o con variazioni essenziali
Articolo 45 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA facoltativa, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 46 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o di DIA facoltativa o in totale difformità
Articolo 47 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla DIA facoltativa
Articolo 48 - Opere in parziale difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967
Articolo 49 - Accertamento di conformità di interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa
Articolo 50 - Lottizzazione abusiva
Articolo 51 - Interventi abusivi realizzati da privati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici
Articolo 52 - Modalità per il controllo da parte della Provincia degli abusi urbanistico-edilizi
Articolo 53 - Annullamento del permesso di costruire e della DIA da parte della Provincia
Articolo 54 - Comitato tecnico urbanistico provinciale
Articolo 55 - Interventi eseguiti in base a permesso o a DIA annullati
Articolo 56 - Demolizione di opere abusive
Articolo 57 - Sanzione per ritardato od omesso pagamento
Articolo 58 - Riscossione
Articolo 59 - Sanzioni penali
Articolo 60 - Effetti sull'azione penale e sui ricorsi giurisdizionali conseguenti all'istanza di accertamento di conformità
Articolo 61 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 62 - Sanzioni civili inerenti gli edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 63 - Sanzioni a carico dei notai
Articolo 64 - Divieti e adempimenti a carico delle aziende erogatrici di servizi pubblici
Articolo 65 - Disposizioni fiscali
Articolo 66 - Divieto di concessione di indennizzi per immobili abusivi realizzati in zone alluvionali e sismiche
Articolo 67 - Superficie agibile e superficie accessoria
Articolo 68 - Locali interrati
Articolo 69 - Superficie netta di vendita
Articolo 70 - Volume virtuale
Articolo 71 - Lotto asservibile
Articolo 72 - Indice di utilizzazione insediativa
Articolo 73 - Superficie asservita
Articolo 74 - Superficie coperta
Articolo 75 - Rapporto di copertura
Articolo 76 - Distanze
Articolo 77 - Altezza
Articolo 78 - Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive
Articolo 79 - Linea di gronda
Articolo 80 - Numero dei piani
Articolo 81 - Locali tecnici
Articolo 82 - Sagoma
Articolo 83 - Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio
Articolo 84 - Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincoli urbanistici decaduti
Articolo 85 - Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5
Articolo 86 - Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico)
Articolo 87 - Modifica dell'articolo 88 della L.R. n. 36/1997
Articolo 88 - Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino
Articolo 89 - Sostituzione e abrogazione di norme