Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 1
Finalità
CAPO I - Disposizioni generali
Finalità
1. La Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 45, comma 2 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, comma 4 della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l'artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche.
2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35(Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, comprese quelle dell'artigianato artistico e tradizionale, nonché la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione di secondo livello, compreso lo sviluppo degli strumenti della bilateralità.
3. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione e ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), attua forme di concertazione con gli enti locali, le organizzazioni delle imprese e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali