Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 17
Sanzioni
CAPO IV - Albo provinciale delle imprese artigiane
Sanzioni
1. Chiunque eserciti l'attività artigiana senza l'iscrizione all'albo artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.
2. Chiunque ometta di richiedere la cancellazione dall'albo artigiani per l'avvenuta perdita dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.
3. Chiunque ometta di comunicare le modificazioni nella partecipazione dei soci all'attività dell'impresa è punito con la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.000,00.
4. Chiunque presenti, ai fini dell'iscrizione, modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente.
5. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale ed alle CCIAA. A tal scopo la CCIAA può concludere accordi con i comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendono necessari.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all'introito dei proventi delle stesse.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali