Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 21
Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
CAPO V - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
1. Il programma di promozione economica delle Regione per le risorse dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa e del turismo di cui alla normativa vigente può prevedere specifiche iniziative atte a promuovere i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano che possono essere realizzate con la collaborazione di Artex, che opera in sinergia, raccordo e complementarità con l'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET - Toscana Promozione).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali