Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 7
Esercizio dell'impresa artigiana
CAPO II - Disciplina dell'impresa artigiana
Esercizio dell'impresa artigiana
1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
2. L'impresa può essere esercitata, altresì, in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un'altra società in accomandita semplice;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
d) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non è iscritta all'albo artigiani; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'albo artigiani.
4. Ai fini assicurativi e previdenziali l'impresa artigiana ha titolo all'iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella l. 463/1959.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali