Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 28
Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
CAPO VI - Norme transitorie, finali, finanziarie e disapplicazione di norme statali
Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26.
2. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26, le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 (Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato);
b) legge regionale 19 luglio 1993, n. 43 (Abrogazione dell'art. 3 e del 2° comma dell'art. 7 L.R. 23 aprile 1988, n. 29 riguardante le Commissioni Provinciali per l'artigianato);
c) legge regionale 3 marzo 1999, n. 10 (Modifiche alla L.R. n. 29/1988"Commissione provinciali e Commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato");
d) legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani);
e) articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57"Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58"Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali