Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 19
Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
CAPO V - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
1. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l'impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell'artigianato artistico:
a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.
2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163(Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).
3. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente disciplina per l'impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell'artigianato tradizionale:
a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;
b) tali lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.
4. Con regolamento regionale di cui all'articolo 26 sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali ed individuate le attività per ciascun settore.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali