Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 14
Iscrizione
CAPO IV - Albo provinciale delle imprese artigiane
Iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo artigiani il titolare dell'impresa artigiana presenta alla CCIAA, nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. L'iscrizione all'albo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese singole dall'imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese in forma di società dal legale rappresentante della società e da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori della stessa.
4. La CCIAA dispone accertamenti e controlli, anche in loco; a tal scopo può concludere accordi con i comuni del proprio territorio al fine di avvalersi degli uffici di polizia municipale per gli accertamenti e sopralluoghi che si rendono necessari.
5. La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Tale termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione.
6. Il provvedimento di cancellazione e di variazione di cui al comma 5 deve essere comunicato all'impresa artigiana entro il termine di quindici giorni dall'adozione dello stesso, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.
7. Avverso il provvedimento di cancellazione e di variazione è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso davanti alla CRAT.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali