Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 22
Maestro artigiano
CAPO V - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Maestro artigiano
1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla CCIAA, previo parere della CRAT, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.
2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:
a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana;
b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti;
c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.
3. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con regolamento regionale di cui all'articolo 26.
4. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32(Testo unico della normativa della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
5. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la CRAT.
6. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali