Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53

Norme in materia di artigianato

Articolo 13

Albo provinciale delle imprese artigiane

CAPO IV - Albo provinciale delle imprese artigiane

Albo provinciale delle imprese artigiane

1. È istituito in Toscana, presso ciascuna CCIAA, l'albo artigiani, al quale sono tenute ad iscriversi le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione delle imprese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), per le quali l'iscrizione è facoltativa.
2. L'albo artigiani è tenuto con le modalità previste per il registro delle imprese dall'articolo 8 e seguenti della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.
3. L'iscrizione all'albo artigiani è costitutiva ed è condizione:
a) per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
b) per l'adozione da parte dell'impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.
4. L'albo artigiani contiene l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria. In separata sezione dell'albo artigiani sono contenute le iscrizioni, le modificazioni e cancellazioni concernenti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3.
5. L'iscrizione all'albo artigiani è attestata nell'ambito della certificazione relativa all'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici "numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59").
6. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo artigiani, anche in mancanza dei requisiti previsti, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
7. La tenuta dell'albo artigiani è assicurata dalle CCIAA ed è regolamentata da un protocollo d'intesa stipulato tra la Regione ed UNIONCAMERE Toscana.
8. Il funzionamento dell'ufficio di segreteria della CRAT è assicurato dall'UNIONCAMERE Toscana ed è regolamentato da apposita convenzione tra la Regione ed UNIONCAMERE Toscana.
9. Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese contenuti nell'albo artigiani.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali