Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 4
Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
CAPO I - Disposizioni generali
Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
1. Allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione, all' innovazione e allo sviluppo e per garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione, la Regione accredita, con le modalità di cui al comma 2, i centri per lo sviluppo imprenditoriale, denominati di seguito CSI.
2. Ai fini dell'accreditamento regionale i CSI, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;
b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore delle imprese richiedenti le prestazioni a prescindere dall'appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.
3. Con regolamento regionale di cui all'articolo 26 sono definiti in particolare:
a) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento;
b) le tipologie dei servizi erogabili;
c) le verifiche sulle attività prestate ai fini dell'accreditamento.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali